Art. 18. Indizione delle elezioni 1. Le elezioni sono indette con decreto del presidente della giunta regionale almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine di durata delle commissioni in carica. 2. Le prime elezioni, in attuazione della presente legge, saranno indette entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima e per la composizione delle liste elettorali non si procedera' alla preventiva revisione degli albi delle imprese artigiane. 3. La mancanza di fatto dei requisiti per il riconoscimento della qualita' di imprenditore artigiano tuttavia costituisce motivo di ineleggibilita'. 4. Il decreto di cui al precedente primo comma indica la data delle elezioni, il termine per la presentazione delle liste dei candidati e la distribuzione dei seggi elettorali. Lo stesso decreto, entro dieci giorni dalla sua emanazione, e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Lazio, notificato alle prefetture della Regione e divulgato mediante affissione di appositi manifesti negli albi delle commissioni provinciali e dei comuni di ciascuna provincia. 5. Le elezioni, fuori dei casi di elezioni straordinarie, sono indette in unica data per tutte le commissioni provinciali della regione. 6. Il termine per la presentazione delle liste dei candidati e' fissato tra il ventesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto ed il quarantesimo giorno dalla data stabilita per le elezioni e deve avere la durata non inferiore a venti giorni. In ciascun comune sono costituiti uno o piu' seggi, con un massimo di cinquecento elettori per seggio.