Art. 18.
 
                       Indizione delle elezioni
   1.  Le  elezioni  sono  indette  con  decreto del presidente della
giunta regionale almeno centoventi giorni prima  della  scadenza  del
termine di durata delle commissioni in carica.
   2.  Le prime elezioni, in attuazione della presente legge, saranno
indette entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge  medesima  e  per la composizione delle liste elettorali non si
procedera'  alla  preventiva  revisione  degli  albi  delle   imprese
artigiane.
   3.  La mancanza di fatto dei requisiti per il riconoscimento della
qualita' di imprenditore artigiano  tuttavia  costituisce  motivo  di
ineleggibilita'.
   4.  Il  decreto  di  cui  al precedente primo comma indica la data
delle elezioni, il termine  per  la  presentazione  delle  liste  dei
candidati e la distribuzione dei seggi elettorali. Lo stesso decreto,
entro dieci giorni dalla sua emanazione, e' pubblicato nel Bollettino
Ufficiale  della  regione  Lazio,  notificato  alle  prefetture della
Regione e divulgato mediante affissione di appositi  manifesti  negli
albi   delle   commissioni  provinciali  e  dei  comuni  di  ciascuna
provincia.
   5.  Le  elezioni,  fuori  dei casi di elezioni straordinarie, sono
indette in unica data per  tutte  le  commissioni  provinciali  della
regione.
   6.  Il  termine  per la presentazione delle liste dei candidati e'
fissato tra il ventesimo  giorno  dalla  data  di  pubblicazione  del
decreto  ed  il  quarantesimo  giorno  dalla  data  stabilita  per le
elezioni e deve avere la durata non  inferiore  a  venti  giorni.  In
ciascun  comune  sono  costituiti uno o piu' seggi, con un massimo di
cinquecento elettori per seggio.