Art. 19. Liste dei candidati 1. Le candidature debbono essere raggruppate in liste comprendenti non meno di dodici e non piu' di diciotto candidati. 2. Le liste dei candidati debbono essere sottoscritte: a) da almeno centocinquanta elettori per la provincia di Rieti; b) da almeno trecento elettori per le province di Frosinone, Latina e Viterbo; c) da almeno cinquecento elettori per la provincia di Roma. 3. Le firme dei presentatori debbono essere autenticate dal sindaco o da un suo delegato o dal segretario comunale o dal giudice conciliatore o da un notaio. 4. Le liste dei candidati, ciascuna delle quali deve essere contrassegnata da una denominazione, sono presentate, nel termine indicato nel decreto del presidente della giunta regionale, alla commissione provinciale in carica o, nel caso in cui questa sia stata sciolta, al commissario straordinario, insieme alla dichiarazione di accettazione di ciascun candidato, la cui sottoscrizione deve essere autenticata a norma del precedente terzo comma. Su ogni lista viene annotata la data e l'ora della presentazione ed il numero progressivo che ad essa viene assegnato in base all'ordine di presentazione. Agli interessati viene rilasciata idonea ricevuta dei documenti presentati, sulla quale vengono riportati anche gli estremi di presentazione. 5. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della lista, la commissione provinciale od il commissario straordinario ne accertano la regolarita' e provvedono alla sua ammissione od esclusione. 6. In particolare le commissioni dichiarano non ammissibili: a) le liste non sottoscritte dal numero prescritto di presentatori; b) i candidati che non posseggono i requisiti di legge o non abbiano accettato la candidatura; c) i candidati gia' ammessi in liste presentate in precedenza; d) i candidati presentati in ordine successivo al numero massimo di candidature artigiane utili per la lista ai sensi del precedente art. 1. 7. Le deliberazioni concernenti l'esclusione di una lista o di singole candidature debbono essere motivate e, a cura della commissione provinciale o del commissario straordinario, debbono essere notificate, entro cinque giorni dalla loro adozione, ai candidati esclusi e comunque a tutti i candidati delle liste interessate. 8. I candidati esclusi possono proporre ricorso, entro dieci giorni, al presidente della giunta regionale. I ricorsi debbono essere decisi almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni. 9. Le liste dei candidati ammesse alle elezioni, entro cinque giorni dalla data della deliberazione di ammissione, sono trasmesse all'assessorato regionale per l'artigianato e sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della regione Lazio e divulgate mediante l'affissione di appositi manifesti negli albi della commissione provinciale e dei comuni della provincia. Nel giorno delle elezioni sono esposte in ciascun seggio elettorale.