Art. 19.
 
                         Liste dei candidati
   1. Le candidature debbono essere raggruppate in liste comprendenti
non meno di dodici e non piu' di diciotto candidati.
   2. Le liste dei candidati debbono essere sottoscritte:
     a) da almeno centocinquanta elettori per la provincia di Rieti;
     b)  da  almeno  trecento  elettori per le province di Frosinone,
Latina e Viterbo;
     c) da almeno cinquecento elettori per la provincia di Roma.
   3.  Le  firme  dei  presentatori  debbono  essere  autenticate dal
sindaco o da un suo delegato o dal segretario comunale o dal  giudice
conciliatore o da un notaio.
   4.  Le  liste  dei  candidati,  ciascuna  delle  quali deve essere
contrassegnata da una denominazione,  sono  presentate,  nel  termine
indicato  nel  decreto  del  presidente  della giunta regionale, alla
commissione provinciale in carica o, nel caso in cui questa sia stata
sciolta,  al commissario straordinario, insieme alla dichiarazione di
accettazione di ciascun candidato, la cui sottoscrizione deve  essere
autenticata  a  norma del precedente terzo comma. Su ogni lista viene
annotata la data e l'ora della presentazione ed il numero progressivo
che ad essa viene assegnato in base all'ordine di presentazione. Agli
interessati  viene   rilasciata   idonea   ricevuta   dei   documenti
presentati,  sulla  quale  vengono  riportati  anche  gli  estremi di
presentazione.
   5.   Entro   dieci  giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  la
presentazione  della  lista,  la  commissione   provinciale   od   il
commissario  straordinario  ne  accertano la regolarita' e provvedono
alla sua ammissione od esclusione.
   6. In particolare le commissioni dichiarano non ammissibili:
     a)   le   liste   non  sottoscritte  dal  numero  prescritto  di
presentatori;
     b)  i  candidati  che  non posseggono i requisiti di legge o non
abbiano accettato la candidatura;
     c) i candidati gia' ammessi in liste presentate in precedenza;
     d) i candidati presentati in ordine successivo al numero massimo
di candidature artigiane utili per la lista ai sensi  del  precedente
art. 1.
   7.  Le  deliberazioni  concernenti  l'esclusione di una lista o di
singole  candidature  debbono  essere  motivate  e,  a   cura   della
commissione  provinciale  o  del  commissario  straordinario, debbono
essere notificate,  entro  cinque  giorni  dalla  loro  adozione,  ai
candidati  esclusi  e  comunque  a  tutti  i  candidati  delle  liste
interessate.
   8.  I  candidati  esclusi  possono  proporre  ricorso, entro dieci
giorni, al presidente  della  giunta  regionale.  I  ricorsi  debbono
essere  decisi almeno quindici giorni prima della data fissata per le
elezioni.
   9.  Le  liste  dei  candidati  ammesse alle elezioni, entro cinque
giorni dalla data della deliberazione di ammissione,  sono  trasmesse
all'assessorato  regionale  per  l'artigianato  e sono pubblicate nel
Bollettino  ufficiale  della  regione  Lazio  e  divulgate   mediante
l'affissione  di  appositi  manifesti  negli  albi  della commissione
provinciale e dei comuni della provincia. Nel giorno  delle  elezioni
sono esposte in ciascun seggio elettorale.