Art. 2.
 
                       Potere di coordinamento
   1.  La  Regione,  nell'ambito  delle materie elencate dall'art. 1,
secondo comma, della  legge  8  agosto  1985,  n.  443,  coordina  le
attivita'  di  tutti  gli  enti che, comunque, abbiano competenze nel
territorio regionale in materia di artigianato, al fine di promuovere
un  organico  sviluppo  del settore ed un razionale uso delle risorse
pubbliche ad esso destinate.
   2.  Tutti  gli  enti  pubblici, operanti nel territorio regionale,
sono tenuti a conformarsi alle norme e direttive emanate in  tema  di
artigianato dalla Regione, nel rispetto delle leggi dello Stato.