Art. 2. Potere di coordinamento 1. La Regione, nell'ambito delle materie elencate dall'art. 1, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, coordina le attivita' di tutti gli enti che, comunque, abbiano competenze nel territorio regionale in materia di artigianato, al fine di promuovere un organico sviluppo del settore ed un razionale uso delle risorse pubbliche ad esso destinate. 2. Tutti gli enti pubblici, operanti nel territorio regionale, sono tenuti a conformarsi alle norme e direttive emanate in tema di artigianato dalla Regione, nel rispetto delle leggi dello Stato.