Art. 20. Liste degli elettori 1. La commissione provinciale cura la formazione delle liste degli elettori per ciascun comune della provincia, che deve essere compiuta, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto del presidente della giunta regionale con cui sono indette le elezioni. 2. Nelle liste degli elettori debbono essere riportati i seguenti dati: a) numero d'ordine; b) numero di iscrizione all'albo; c) nome, cognome, luogo e data di nascita dell'elettore; d) sede dell'impresa della quale l'elettore e' titolare; e) attivita' dell'impresa medesima. 3. Per le operazioni da compiersi al momento delle votazioni dovranno essere predisposte nelle liste delle apposite colonne che dovranno consentire: a) la trascrizione degli estremi del documento di riconoscimento del votante ovvero la firma di chi ne attesta l'identita' personale; b) la firma del componente del seggio che attesta che l'elettore ha votato; c) la trascrizione del numero di cedola della scheda di votazione od eventuali annotazioni. 4. Almeno quaranta giorni prima della data fissata per le elezioni, la commissione provinciale od il commissario straordinario provvedono alla distribuzione degli elettori nei seggi elettorali previsti nel decreto di cui al precedente comma. Della lista degli elettori di ciascun seggio sono redatte quattro copie. Di esse una resta agli atti della commissione provinciale; una e' pubblicata nell'albo istituito nella sede della commissione medesima e, il giorno successivo a quello fissato per le elezioni, viene trasmessa all'assessorato regionale per l'artigianato; una e' inviata al comune, che ne cura la pubblicazione nel proprio albo; una e' consegnata, prima dell'inizio delle operazioni elettorali, al presidente del seggio, il quale la mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. 5. L'elettore ammesso al voto dopo la formazione delle liste elettorali di ciascun seggio e' assegnato al seggio piu' vicino alla sede della sua impresa ed il suo nominativo viene aggiunto in calce alle liste del seggio medesimo. 6. Le liste elettorali di seggio sono pubblicate, presso le sedi delle commissioni provinciali per l'artigianato e dei comuni, almeno quindici giorni prima della data delle elezioni. Negli albi comunali sono pubblicate soltanto le liste degli elettori le cui imprese hanno sede nei comuni medesimi.