Art. 20.
 
                         Liste degli elettori
   1. La commissione provinciale cura la formazione delle liste degli
elettori  per  ciascun  comune  della  provincia,  che  deve   essere
compiuta,  entro  quindici  giorni  dalla  data  di pubblicazione del
decreto del presidente della giunta regionale con cui sono indette le
elezioni.
   2.  Nelle liste degli elettori debbono essere riportati i seguenti
dati:
     a) numero d'ordine;
     b) numero di iscrizione all'albo;
     c) nome, cognome, luogo e data di nascita dell'elettore;
     d) sede dell'impresa della quale l'elettore e' titolare;
     e) attivita' dell'impresa medesima.
   3.  Per  le  operazioni  da  compiersi  al momento delle votazioni
dovranno essere predisposte nelle liste delle  apposite  colonne  che
dovranno consentire:
     a) la trascrizione degli estremi del documento di riconoscimento
del votante ovvero la firma di chi ne attesta l'identita' personale;
     b) la firma del componente del seggio che attesta che l'elettore
ha votato;
     c)  la  trascrizione  del  numero  di  cedola  della  scheda  di
votazione od eventuali annotazioni.
   4.  Almeno  quaranta  giorni  prima  della  data  fissata  per  le
elezioni, la commissione provinciale od il commissario  straordinario
provvedono  alla  distribuzione  degli  elettori nei seggi elettorali
previsti nel decreto di cui al precedente comma.  Della  lista  degli
elettori  di  ciascun  seggio sono redatte quattro copie. Di esse una
resta agli atti della  commissione  provinciale;  una  e'  pubblicata
nell'albo  istituito  nella  sede  della  commissione  medesima e, il
giorno successivo a quello fissato per le elezioni,  viene  trasmessa
all'assessorato  regionale  per  l'artigianato;  una  e'  inviata  al
comune, che ne  cura  la  pubblicazione  nel  proprio  albo;  una  e'
consegnata,   prima   dell'inizio  delle  operazioni  elettorali,  al
presidente del seggio, il quale la mette a disposizione  di  chiunque
ne faccia richiesta.
   5.  L'elettore  ammesso  al  voto  dopo  la formazione delle liste
elettorali di ciascun seggio e' assegnato al seggio piu' vicino  alla
sede  della  sua impresa ed il suo nominativo viene aggiunto in calce
alle liste del seggio medesimo.
   6.  Le  liste elettorali di seggio sono pubblicate, presso le sedi
delle commissioni provinciali per l'artigianato e dei comuni,  almeno
quindici  giorni prima della data delle elezioni. Negli albi comunali
sono pubblicate soltanto le liste degli elettori le cui imprese hanno
sede nei comuni medesimi.