Art. 21. Certificato elettorale 1. La qualita' di elettore e' dimostrata dal certificato elettorale. 2. Il certificato elettorale e' rilasciato dalla commissione provinciale in base alle liste elettorali di seggio e deve contenere, oltre alle generalita' dell'elettore ed al numero di iscrizione all'albo dell'impresa di cui e' titolare, la denominazione ed il numero del seggio, il numero di iscrizione dell'elettore nella lista del seggio, la data, l'orario, il comune ed il luogo di votazione. 3. Entro il quinto giorno precedente a quello fissato per le elezioni il certificato elettorale deve essere notificato a ciascun elettore nella sede della sua impresa a cura del comune nel cui territorio l'impresa stessa ha la propria sede. 4. I certificati che, per qualsiasi motivo, sia stato impossibile notificare sono tenuti a disposizione degli aventi diritto presso il comune fino alla chiusura delle operazioni di voto. 5. Qualore un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, facendone personalmente richiesta anche verbale alla commissione provinciale fino alla chiurusa delle operazioni elettorali, di ottenerne un duplicato. Il nuovo certificato deve riportare la dicitura "duplicato" e del suo rilascio deve essere fatta annotazione in apposito registro. 6. Il certificato costituisce titolo per l'ammissione al voto ed e' ritirato dal presidente del seggio al momento della votazione.