Art. 21.
 
                        Certificato elettorale
   1.   La   qualita'  di  elettore  e'  dimostrata  dal  certificato
elettorale.
   2.  Il  certificato  elettorale  e'  rilasciato  dalla commissione
provinciale in base alle liste elettorali di seggio e deve contenere,
oltre  alle  generalita'  dell'elettore  ed  al  numero di iscrizione
all'albo dell'impresa di cui e'  titolare,  la  denominazione  ed  il
numero  del seggio, il numero di iscrizione dell'elettore nella lista
del seggio, la data, l'orario, il comune ed il luogo di votazione.
   3.  Entro  il  quinto  giorno  precedente  a quello fissato per le
elezioni il certificato elettorale deve essere notificato  a  ciascun
elettore  nella  sede  della  sua  impresa  a cura del comune nel cui
territorio l'impresa stessa ha la propria sede.
   4.  I certificati che, per qualsiasi motivo, sia stato impossibile
notificare sono tenuti a disposizione degli aventi diritto presso  il
comune fino alla chiusura delle operazioni di voto.
   5. Qualore un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile,
l'elettore  ha  diritto,  facendone  personalmente  richiesta   anche
verbale   alla  commissione  provinciale  fino  alla  chiurusa  delle
operazioni  elettorali,  di  ottenerne   un   duplicato.   Il   nuovo
certificato deve riportare la dicitura "duplicato" e del suo rilascio
deve essere fatta annotazione in apposito registro.
   6.  Il  certificato costituisce titolo per l'ammissione al voto ed
e' ritirato dal presidente del seggio al momento della votazione.