Art. 22. Schede di votazione, seggi elettorali, rappresentanti in lista 1. Le schede di votazione sono predisposte dalla commissione provinciale in conformita' al modello indicato dall'assessorato regionale per l'artigianato. 2. Le sedi dei seggi elettorali sono allestite a cura dei singoli comuni. Il sindaco del comune provvede alla nomina dei componenti dell'ufficio del seggio, comprendente un presidente e tre scrutatori. Il presidente e' scelto tra i funzionari dello Stato o degli enti locali residenti nel comune. Gli scrutatori sono scelti tra gli elettori iscritti nella lista del seggio; di essi uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente. Il segretario e' nominato dal presidente tra gli elettori iscritti nella lista del seggio. Al presidente, agli scrutatori ed al segretario spetta il compenso previsto dalla legge 13 marzo 1980, n. 70 e successive modificazioni, il quale e' erogato dal comune a valere sui fondi regionali. Il comune provvede altresi' a mettere a disposizione dell'ufficio del seggio il personale ausiliario necessario per il suo normale funzionamento. 3. I candidati di ciascuna lista, con un unico atto o con atti separati o mediante delega ad uno di essi, possono designare un rappresentante di lista per ciascun seggio scegliendolo tra gli elettori iscritti nella relativa lista elettorale. L'atto di designazione deve pervenire, entro il quinto giorno precedente alla data delle elezioni, al comune, che ne informa il presidente del seggio.