Art. 22.
 
                Schede di votazione, seggi elettorali,
                       rappresentanti in lista
   1.  Le  schede  di  votazione  sono  predisposte dalla commissione
provinciale  in  conformita'  al  modello  indicato  dall'assessorato
regionale per l'artigianato.
   2.  Le sedi dei seggi elettorali sono allestite a cura dei singoli
comuni. Il sindaco del comune provvede  alla  nomina  dei  componenti
dell'ufficio del seggio, comprendente un presidente e tre scrutatori.
Il presidente e' scelto tra i funzionari dello  Stato  o  degli  enti
locali  residenti  nel  comune.  Gli  scrutatori  sono scelti tra gli
elettori iscritti nella lista del seggio; di essi uno, a  scelta  del
presidente,  assume  le funzioni di vice presidente. Il segretario e'
nominato dal presidente tra gli elettori  iscritti  nella  lista  del
seggio.  Al  presidente,  agli  scrutatori ed al segretario spetta il
compenso previsto dalla legge 13  marzo  1980,  n.  70  e  successive
modificazioni,  il  quale  e'  erogato  dal comune a valere sui fondi
regionali. Il comune  provvede  altresi'  a  mettere  a  disposizione
dell'ufficio del seggio il personale ausiliario necessario per il suo
normale funzionamento.
   3.  I  candidati  di  ciascuna lista, con un unico atto o con atti
separati o mediante delega ad  uno  di  essi,  possono  designare  un
rappresentante  di  lista  per  ciascun  seggio  scegliendolo tra gli
elettori  iscritti  nella  relativa  lista  elettorale.   L'atto   di
designazione  deve  pervenire, entro il quinto giorno precedente alla
data delle elezioni, al comune, che  ne  informa  il  presidente  del
seggio.