Art. 23.
 
           Operazioni di voto e proclamazione degli eletti
   1.  Il  voto puo' essere espresso per una sola lista. Sono ammessi
non piu' di quattro  voti  di  preferenza  in  favore  dei  candidati
compresi nella lista votata.
   2.  Ultimate  le  operazioni di voto, l'ufficio del seggio procede
immediatamente allo scrutinio delle schede. Completato lo  scrutinio,
il  presidente  del  seggio  invia  alla  commissione  provinciale il
verbale e gli atti relativi alle operazioni elettorali.
   3.  La  commissione  provinciale  od il commissario straordinario,
ricevuti i verbali e gli atti dai presidenti  dei  seggi,  in  seduta
aperta  ai  rappresentanti  di  lista,  che  vengono  designati  come
previsto  dal  precedente  art.  22  e  che  esercitano  le  funzioni
attribuite dalla legge, provvedono al riepilogo dei voti sulla scorta
dei verbali  di  scrutinio  e  determinano  la  cifra  elettorale  di
ciascuna  lista e quella di ciascun candidato. La cifra elettorale di
una lista e' costituita dalla somma dei voti validi  riportati  dalla
stessa  lista  in  tutti  i  seggi.  La  cifra  elettorale di ciascun
candidato e' costituita dalla cifra elettorale di lista aumentata dei
voti di preferenza ottenuti dal candidato.
   4.  Per  l'assegnazione  dei  seggi  a  ciascuna  lista  si divide
ciascuna cifra elettorale di lista successivamente per  1,  2,  3,...
fino  a  18  e  quindi  si  scelgono  i  18 quozienti piu' alti cosi'
ottenuti. I candidati eletti per ciascuna lista sono pari  al  numero
dei quozienti attribuiti alla stessa lista compresi nella graduatoria
dei 18 quozienti piu' alti. A parita' di quoziente nelle cifre intere
e  decimali,  il  seggio  e' attribuito alla lista che ha ottenuto la
maggiore cifra elettorale e, a parita' di questa ultima, viene eletto
il candidato piu' anziano.
   5.  Se  ad  una  lista  spettano piu' seggi di quanti siano i suoi
candidati, i seggi eccedenti sono  distribuiti  tra  le  altre  liste
secondo l'ordine dei quozienti.
   6.   Compiute  le  operazioni  di  assegnazione  dei  seggi  e  di
determinazione delle  cifre  elettorali  dei  singoli  candidati,  il
presidente   della   commissione   provinciale   od   il  commissario
straordinario dichiarano il risultato dell'elezione e proclamano  gli
eletti    dandone   comunicazione   all'assessorato   regionale   per
l'artigianato. La proclamazione degli  eletti  deve  aver  luogo,  in
seduta pubblica, entro dieci giorni dalla votazione.