Art. 23. Operazioni di voto e proclamazione degli eletti 1. Il voto puo' essere espresso per una sola lista. Sono ammessi non piu' di quattro voti di preferenza in favore dei candidati compresi nella lista votata. 2. Ultimate le operazioni di voto, l'ufficio del seggio procede immediatamente allo scrutinio delle schede. Completato lo scrutinio, il presidente del seggio invia alla commissione provinciale il verbale e gli atti relativi alle operazioni elettorali. 3. La commissione provinciale od il commissario straordinario, ricevuti i verbali e gli atti dai presidenti dei seggi, in seduta aperta ai rappresentanti di lista, che vengono designati come previsto dal precedente art. 22 e che esercitano le funzioni attribuite dalla legge, provvedono al riepilogo dei voti sulla scorta dei verbali di scrutinio e determinano la cifra elettorale di ciascuna lista e quella di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista e' costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla stessa lista in tutti i seggi. La cifra elettorale di ciascun candidato e' costituita dalla cifra elettorale di lista aumentata dei voti di preferenza ottenuti dal candidato. 4. Per l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale di lista successivamente per 1, 2, 3,... fino a 18 e quindi si scelgono i 18 quozienti piu' alti cosi' ottenuti. I candidati eletti per ciascuna lista sono pari al numero dei quozienti attribuiti alla stessa lista compresi nella graduatoria dei 18 quozienti piu' alti. A parita' di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio e' attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parita' di questa ultima, viene eletto il candidato piu' anziano. 5. Se ad una lista spettano piu' seggi di quanti siano i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti. 6. Compiute le operazioni di assegnazione dei seggi e di determinazione delle cifre elettorali dei singoli candidati, il presidente della commissione provinciale od il commissario straordinario dichiarano il risultato dell'elezione e proclamano gli eletti dandone comunicazione all'assessorato regionale per l'artigianato. La proclamazione degli eletti deve aver luogo, in seduta pubblica, entro dieci giorni dalla votazione.