Art. 24.
 
                           Ricorsi e rinvio
   1.  Contro  le operazioni elettorali, i risultati delle votazioni,
l'assegnazione dei seggi e la proclamazione degli  eletti,  qualunque
elettore   puo'   proporre   ricorso   all'assessore   regionale  per
l'artigianato entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento che  da'
luogo al ricorso.
   2.  L'assessore  regionale  per  l'artigianato decide entro trenta
giorni dalla presentazione del ricorso, sentiti i  controinteressati.
   3. Per quanto non espressamente disposto nella presente sezione si
applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  in  materia  di
procedimento  elettorale  contenute  nel  testo  unico  approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 16  maggio  1960,  n.  570  e
successive modificazioni.