Art. 24. Ricorsi e rinvio 1. Contro le operazioni elettorali, i risultati delle votazioni, l'assegnazione dei seggi e la proclamazione degli eletti, qualunque elettore puo' proporre ricorso all'assessore regionale per l'artigianato entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento che da' luogo al ricorso. 2. L'assessore regionale per l'artigianato decide entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sentiti i controinteressati. 3. Per quanto non espressamente disposto nella presente sezione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di procedimento elettorale contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni.