Art. 25. I s t i t u z i o n e 1. E' istituito in ciascuna provincia l'albo delle imprese artigiane, articolato in due sezioni: a) nella sezione prima sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge quadro; b) nella sezione seconda sono iscritti i consorzi e le societa' consortili, costituite tra le imprese artigiane, a norma dell'art. 6 della legge quadro. 2. Nell'albo di cui al precedente comma sono iscritte di diritto le imprese artigiane iscritte nell'albo di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, alla data di entrata in vigore della presente legge.