Art. 25.
                        I s t i t u z i o n e
   1.  E'  istituito  in  ciascuna  provincia  l'albo  delle  imprese
artigiane, articolato in due sezioni:
     a)  nella  sezione  prima  sono  tenute  ad  iscriversi tutte le
imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della  legge
quadro;
     b)  nella sezione seconda sono iscritti i consorzi e le societa'
consortili, costituite tra le imprese artigiane, a norma dell'art.  6
della legge quadro.
   2.  Nell'albo  di cui al precedente comma sono iscritte di diritto
le imprese artigiane iscritte nell'albo di cui alla legge  25  luglio
1956, n. 860, alla data di entrata in vigore della presente legge.