Art. 26. Domanda di iscrizione 1. Le domande di iscrizione all'albo di cui al precedente art. 25, devono essere indirizzate alla commissione provinciale e possono essere presentate presso gli uffici della commissione stessa ovvero per il tramite del comune, ove ha sede l'impresa od il consorzio di imprese. 2. Le domande devono essere redatte su moduli approvati dall'assessorato regionale competente e con le modalita' e le formalita' previste per il registro delle ditte di cui agli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.