Art. 26.
 
                        Domanda di iscrizione
   1. Le domande di iscrizione all'albo di cui al precedente art. 25,
devono essere indirizzate  alla  commissione  provinciale  e  possono
essere  presentate  presso gli uffici della commissione stessa ovvero
per il tramite del comune, ove ha sede l'impresa od il  consorzio  di
imprese.
   2.   Le   domande   devono  essere  redatte  su  moduli  approvati
dall'assessorato  regionale  competente  e  con  le  modalita'  e  le
formalita'  previste per il registro delle ditte di cui agli articoli
47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.