Art. 29.
 
                 Modalita' delle istruttorie comunali
   1.  I  comuni  ricevono  le  domande  delle  imprese  artigiane ed
espletano gli atti istruttori, in conformita' alle istruzioni emanate
dalla    Regione,    utilizzando    moduli    uniformi    predisposti
dall'assessorato regionale competente.