Art. 30.
 
                 Annotazioni sul registro delle ditte
   1. Le commissioni provinciali comunicano alla camera di commercio,
entro quindici giorni dalla data di presentazione della  domanda  gli
elementi  necessari  per  l'annotazione  di  cui  all'art. 5, secondo
comma, della legge quadro.
   2. Le comunicazioni avvengono su moduli approvati dall'assessorato
regionale competente e devono contenere tutti gli  elementi  previsti
dalla vigente legislazione sulla tenuta del registro delle ditte.