Art. 30. Annotazioni sul registro delle ditte 1. Le commissioni provinciali comunicano alla camera di commercio, entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda gli elementi necessari per l'annotazione di cui all'art. 5, secondo comma, della legge quadro. 2. Le comunicazioni avvengono su moduli approvati dall'assessorato regionale competente e devono contenere tutti gli elementi previsti dalla vigente legislazione sulla tenuta del registro delle ditte.