Art. 31. Atti istruttori della commissione provinciale 1. La commissione provinciale per l'artigianato, qualora non ritenga sufficienti per l'iscrizione di un'impresa gli atti istruttori compiuti dal comune, puo' sempre disporre ulteriori accertamenti anche mediante sopralluoghi effettuati da propri componenti o dal personale della segreteria della commissione stessa.