Art. 31.
 
            Atti istruttori della commissione provinciale
   1.  La  commissione  provinciale  per  l'artigianato,  qualora non
ritenga  sufficienti  per  l'iscrizione  di   un'impresa   gli   atti
istruttori  compiuti  dal  comune,  puo'  sempre  disporre  ulteriori
accertamenti  anche  mediante  sopralluoghi  effettuati   da   propri
componenti o dal personale della segreteria della commissione stessa.