Art. 32. Denunzia delle modifiche e della cessazione dell'impresa 1. Le imprese artigiane iscritte devono denunziare alla commissione provinciale, con le stesse formalita' e modalita' previste dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, la cessazione dell'attivita', la perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed ogni altra modifica che intervenga nello stato di fatto e di diritto dell'impresa. 2. Tali denunzie possono essere presentate direttamente agli uffici della commissione provinciale o tramite il comune, ove ha sede l'impresa, il quale deve inoltrarla, entro cinque giorni, con le stesse modalita' di cui al precedente art. 26, alla commissione provinciale stessa. 3. Questa provvede, entro quindici giorni dalla denunzia, alle comunicazioni previste ai fini dell'annotazione sul registro delle ditte prevista dall'art. 5 della legge quadro. 4. La cancellazione dall'albo e le modifiche sono decise dalla commissione provinciale che puo' disporre in ogni caso accertamenti per verificare la regolarita' delle denunzie.