Art. 32.
 
       Denunzia delle modifiche e della cessazione dell'impresa
   1.   Le   imprese   artigiane   iscritte  devono  denunziare  alla
commissione  provinciale,  con  le  stesse  formalita'  e   modalita'
previste  dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre
1934, n. 2011, la cessazione dell'attivita', la perdita dei requisiti
per l'iscrizione all'albo ed ogni altra modifica che intervenga nello
stato di fatto e di diritto dell'impresa.
   2.  Tali  denunzie  possono  essere  presentate  direttamente agli
uffici della commissione provinciale o tramite il comune, ove ha sede
l'impresa,  il  quale  deve  inoltrarla,  entro cinque giorni, con le
stesse modalita' di cui  al  precedente  art.  26,  alla  commissione
provinciale stessa.
   3.  Questa  provvede,  entro  quindici giorni dalla denunzia, alle
comunicazioni previste ai fini dell'annotazione  sul  registro  delle
ditte prevista dall'art. 5 della legge quadro.
   4.  La  cancellazione  dall'albo  e le modifiche sono decise dalla
commissione provinciale che puo' disporre in ogni  caso  accertamenti
per verificare la regolarita' delle denunzie.