Art. 34. Termini di efficacia dei provvedimenti 1. Le decisioni della commissione provinciale devono essere notificate agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla presentazione della domanda medesima. 2. Negli altri casi, l'iscrizione ha efficacia dal giorno del provvedimento della commissione provinciale, che la dispone. 3. I provvedimenti di cancellazione o di modifica dell'iscrizione dall'albo hanno efficacia dalla data dell'evento che causa la cancellazione stessa o che ha dato luogo alla modifica.