Art. 34.
 
                Termini di efficacia dei provvedimenti
   1.  Le  decisioni  della  commissione  provinciale  devono  essere
notificate agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione
della  domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come
accoglimento della domanda con  decorrenza  dal  sessantesimo  giorno
dalla presentazione della domanda medesima.
   2.  Negli  altri  casi,  l'iscrizione  ha efficacia dal giorno del
provvedimento della commissione provinciale, che la dispone.
   3.  I provvedimenti di cancellazione o di modifica dell'iscrizione
dall'albo  hanno  efficacia  dalla  data  dell'evento  che  causa  la
cancellazione stessa o che ha dato luogo alla modifica.