Art. 35.
 
                         Revisione dell'albo
   1.  Ogni  trenta  mesi,  la  commissione  provinciale procede alla
revisione dell'albo secondo le istruzioni impartite  dall'assessorato
regionale competente.
   2. Tale revisione deve accertare:
     a)  il  permanere  nelle imprese iscritte dei requisiti di legge
per l'iscrizione all'albo;
     b)  l'esistenza effettiva dell'impresa nello stato di fatto e di
diritto denunziato.