Art. 35. Revisione dell'albo 1. Ogni trenta mesi, la commissione provinciale procede alla revisione dell'albo secondo le istruzioni impartite dall'assessorato regionale competente. 2. Tale revisione deve accertare: a) il permanere nelle imprese iscritte dei requisiti di legge per l'iscrizione all'albo; b) l'esistenza effettiva dell'impresa nello stato di fatto e di diritto denunziato.