Art. 36.
 
              Modalita' di espletamento della revisione
   1.  La  revisione  di  cui  al precedente art. 35 avviene in forma
continua in modo che ogni trenta mesi siano  verificati  l'esistenza,
la  persistenza dei requisiti di legge per l'iscrizione all'albo e lo
stato di fatto e di diritto di ciascuna impresa artigiana iscritta.
   2.  A  tal  fine  la commissione provinciale programma un piano di
revisione che, cominciando dalle imprese di piu' antica iscrizione  e
seguendo  un  ordine  progressivo,  preveda  che ogni mese un congruo
numero di imprese sia oggetto  di  verifica  attraverso  sopralluoghi
effettuati  dal  personale  di  segreteria  o dai comuni, con onere a
carico della Regione.
   3.  La  commissione,  sulla  base  degli  accertamenti  di  cui al
precedente  secondo  comma,  sentiti  gli  interessati,  delibera  le
cancellazioni  e  le  modifiche  di ufficio, dandone comunicazione ai
fini  dell'annotazione  al  registro  delle  ditte  della  camera  di
commercio.
   4.  Alle imprese che risultano non avere denunziato modifiche o la
cessazione  dell'attivita'  si  applicano  le  sanzioni  di  cui   al
successivo art. 39.