Art. 36. Modalita' di espletamento della revisione 1. La revisione di cui al precedente art. 35 avviene in forma continua in modo che ogni trenta mesi siano verificati l'esistenza, la persistenza dei requisiti di legge per l'iscrizione all'albo e lo stato di fatto e di diritto di ciascuna impresa artigiana iscritta. 2. A tal fine la commissione provinciale programma un piano di revisione che, cominciando dalle imprese di piu' antica iscrizione e seguendo un ordine progressivo, preveda che ogni mese un congruo numero di imprese sia oggetto di verifica attraverso sopralluoghi effettuati dal personale di segreteria o dai comuni, con onere a carico della Regione. 3. La commissione, sulla base degli accertamenti di cui al precedente secondo comma, sentiti gli interessati, delibera le cancellazioni e le modifiche di ufficio, dandone comunicazione ai fini dell'annotazione al registro delle ditte della camera di commercio. 4. Alle imprese che risultano non avere denunziato modifiche o la cessazione dell'attivita' si applicano le sanzioni di cui al successivo art. 39.