Art. 37. Ricorsi contro i provvedimenti della commissione provinciale 1. Contro i provvedimenti di iscrizione, modifica e cancellazione all'albo della commissione provinciale e' sempre ammesso ricorso alla commissione regionale, la quale decide sentita la commissione provinciale stessa che ha emesso il provvedimento impugnato. 2. Quest'ultima provvede d'ufficio ad eseguire le iscrizioni, le modifiche e le cancellazioni conseguenti alle decisioni della commissione regionale entro quindici giorni dalla data del ricevimento della relativa comunicazione, dandone comunicazione ai fini dell'annotazione sul registro delle ditte della camera di commercio.