Art. 37.
 
                    Ricorsi contro i provvedimenti
                    della commissione provinciale
   1.  Contro i provvedimenti di iscrizione, modifica e cancellazione
all'albo della commissione provinciale e' sempre ammesso ricorso alla
commissione   regionale,  la  quale  decide  sentita  la  commissione
provinciale stessa che ha emesso il provvedimento impugnato.
   2.  Quest'ultima  provvede d'ufficio ad eseguire le iscrizioni, le
modifiche  e  le  cancellazioni  conseguenti  alle  decisioni   della
commissione   regionale   entro   quindici   giorni  dalla  data  del
ricevimento della relativa comunicazione,  dandone  comunicazione  ai
fini  dell'annotazione  sul  registro  delle  ditte  della  camera di
commercio.