Art. 38. Sistema informativo 1. La Regione procedera' alla creazione di un sistema informativo dell'artigianato nell'ambito del sistema informativo regionale attraverso l'automazione delle diverse procedure amministrative riguardanti le imprese artigiane. 2. I rapporti derivanti dalla creazione del sistema informativo tra le camere di commercio e la Regione verranno disciplinati in sede di convenzione di cui al presente art. 11. 3. Tutte le comunicazioni ai fini dell'annotazione sul registro delle ditte delle iscrizioni, modifiche e cancellazioni previste dalla presente legge a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge quadro possono essere fatte utilizzando strumenti informatici.