Art. 38.
 
                         Sistema informativo
   1.  La Regione procedera' alla creazione di un sistema informativo
dell'artigianato  nell'ambito  del  sistema   informativo   regionale
attraverso   l'automazione  delle  diverse  procedure  amministrative
riguardanti le imprese artigiane.
   2.  I  rapporti  derivanti dalla creazione del sistema informativo
tra le camere di commercio e la Regione verranno disciplinati in sede
di convenzione di cui al presente art. 11.
   3.  Tutte  le  comunicazioni ai fini dell'annotazione sul registro
delle ditte delle  iscrizioni,  modifiche  e  cancellazioni  previste
dalla  presente legge a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge
quadro possono essere fatte utilizzando strumenti informatici.