Art. 39. Illeciti e sanzioni 1. Ai trasgressori delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e' inflitta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro nei casi e nelle misure seguenti: a) per l'omessa o ritardata presentazione della domanda di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane: da lire 1 milione a lire 2 milioni; b) per la presentazione di una domanda non veritiera di iscrizione: da lire 3 milioni a lire 5 milioni; c) per l'omessa o ritardata presentazione di una denuncia di modifica: da lire 500.000 a lire 1 milione; d) per la presentazione di una denuncia non veritiera di modifica: da lire 2 milioni a lire 3 milioni; e) per l'omessa o ritardata presentazione di una denuncia di cessazione: da lire 500.000 a lire 1 milione; f) per la presentazione di una denuncia non veritiera di cessazione: da lire 1 milione a lire 2 milioni.