Art. 39.
                         Illeciti e sanzioni
   1.  Ai  trasgressori  delle  disposizioni  di cui all'art. 5 della
legge 8 agosto 1985, n. 443, e' inflitta la  sanzione  amministrativa
consistente  nel  pagamento  di  una somma di denaro nei casi e nelle
misure seguenti:
     a)  per  l'omessa  o  ritardata  presentazione  della domanda di
iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane:  da  lire  1
milione a lire 2 milioni;
     b)  per  la  presentazione  di  una  domanda  non  veritiera  di
iscrizione: da lire 3 milioni a lire 5 milioni;
     c)  per  l'omessa  o  ritardata presentazione di una denuncia di
modifica: da lire 500.000 a lire 1 milione;
     d)  per  la  presentazione  di  una  denuncia  non  veritiera di
modifica: da lire 2 milioni a lire 3 milioni;
     e)  per  l'omessa  o  ritardata presentazione di una denuncia di
cessazione: da lire 500.000 a lire 1 milione;
     f)  per  la  presentazione  di  una  denuncia  non  veritiera di
cessazione: da lire 1 milione a lire 2 milioni.