Art. 4.
                         Istruzione e compiti
   1.  Sono  istituite  nel  territorio  della Regione le commissioni
provinciali e la commissione regionale per l'artigianato.
   2.   Le  commissioni  di  cui  al  comma  precedente  sono  organi
amministrativi regionali preposti alla rappresentanza ed alla  tutela
dell'artigianato  nel  quadro  degli  indirizzi programmatici fissati
dalla Regione ed esercitano le  funzioni  ad  esse  attribuite  dalla
presente legge.