Art. 4. Istruzione e compiti 1. Sono istituite nel territorio della Regione le commissioni provinciali e la commissione regionale per l'artigianato. 2. Le commissioni di cui al comma precedente sono organi amministrativi regionali preposti alla rappresentanza ed alla tutela dell'artigianato nel quadro degli indirizzi programmatici fissati dalla Regione ed esercitano le funzioni ad esse attribuite dalla presente legge.