Art. 40. Accertamento degli illeciti ed irrogazione delle sanzioni 1. Per l'accertamento degli illeciti e l'irrogazione delle sanzioni di cui al precedente art. 39 si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 15 marzo 1978, n. 6. 2. La determinazione dell'ammontare della sanzione e l'emissione dell'ingiunzione di pagamento competono al sindaco del comune nel cui territorio ha la sua sede l'impresa, il titolare della quale ha commesso l'illecito.