Art. 40.
 
      Accertamento degli illeciti ed irrogazione delle sanzioni
   1.   Per  l'accertamento  degli  illeciti  e  l'irrogazione  delle
sanzioni di cui al precedente art. 39 si  applicano  le  disposizioni
contenute nella legge regionale 15 marzo 1978, n. 6.
   2.  La  determinazione dell'ammontare della sanzione e l'emissione
dell'ingiunzione di pagamento competono al sindaco del comune nel cui
territorio  ha  la  sua  sede  l'impresa,  il titolare della quale ha
commesso l'illecito.