Art. 41.
 
                     Comunicazione degli illeciti
   1.   Gli   uffici,   gli   enti   e   gli  organi  della  pubblica
amministrazione che, nell'esercizio  delle  funzioni  loro  demandate
dalla  legge,  accertano uno degli illeciti amministrativi, di cui al
precedente  art.  39,  ne  danno   comunicazione   alla   commissione
provinciale per l'artigianato ed al sindaco competenti per territorio
entro cinque giorni dall'accertamento.