Art. 41. Comunicazione degli illeciti 1. Gli uffici, gli enti e gli organi della pubblica amministrazione che, nell'esercizio delle funzioni loro demandate dalla legge, accertano uno degli illeciti amministrativi, di cui al precedente art. 39, ne danno comunicazione alla commissione provinciale per l'artigianato ed al sindaco competenti per territorio entro cinque giorni dall'accertamento.