Art. 42. Diritti sugli atti e certificati 1. I diritti di segreteria sugli atti e sui certificati relativi all'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 52 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, sono di spettanza della Regione. 2. I diritti di cui al precedente comma continuano ad essere percepiti dalle camere di commercio, sono contabilizzati in contabilita' speciali per conto della Regione e sono utilizzati per le spese di funzionamento della commissione provinciale a titolo di acconto sui rimborsi previsti dalla convenzione di cui al precedente art. 11.