Art. 42.
 
                   Diritti sugli atti e certificati
   1.  I  diritti di segreteria sugli atti e sui certificati relativi
all'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 52 del regio decreto
20 settembre 1934, n. 2011, sono di spettanza della Regione.
   2.  I  diritti  di  cui  al  precedente comma continuano ad essere
percepiti  dalle  camere  di  commercio,   sono   contabilizzati   in
contabilita'  speciali  per conto della Regione e sono utilizzati per
le spese di funzionamento della commissione provinciale a  titolo  di
acconto  sui rimborsi previsti dalla convenzione di cui al precedente
art. 11.