Art. 43. Norme transitorie 1. Sino alla stipula della convenzione di cui al precedente art. 11, le camere di commercio continueranno a provvedere gli adempimenti amministrativi connessi alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane. 2. La Regione rimborsera' le spese sostenute per il personale impiegato, detratte le somme incassate per i diritti di segreteria di competenza regionale di cui al precedente art. 42.