Art. 43.
                          Norme transitorie
   1.  Sino  alla stipula della convenzione di cui al precedente art.
11, le camere di commercio continueranno a provvedere gli adempimenti
amministrativi   connessi   alla   tenuta   dell'albo  delle  imprese
artigiane.
   2.  La  Regione  rimborsera'  le  spese sostenute per il personale
impiegato, detratte le somme incassate per i diritti di segreteria di
competenza regionale di cui al precedente art. 42.