Art. 5.
 
                           Nomina e durata
   1. Le commissioni sono costituite con decreto del presidente della
giunta  regionale,  da  pubblicare  nel  Bollettino  ufficiale  della
regione  Lazio, e durano in carica cinque anni a decorrere dalla data
della loro costituzione. Le commissioni continuano ad  esercitare  le
proprie funzioni anche dopo la scadenza del termine della loro durata
fino alla ricostituzione.
   2. I componenti delle commissioni decadono dalla carica in caso di
perdita dei requisiti prescritti dalla legge.
   3.  Alla  nomina  dei  nuovi  componenti in sostituzione di quelli
decaduti o  comunque  cessati  dalla  carica  provvede,  con  proprio
decreto,  il presidente della giunta regionale. Alla sostituzione dei
componenti  designati  od  individuati   in   funzione   dell'ufficio
ricoperto  si  provvede  con  le  stesse  modalita'  previste  per la
designazione o l'individuazione del componente  da  sostituire.  Alla
sostituzione dei componenti elettivi delle commissioni provinciali si
provvede con il primo dei non eletti della lista di appartenenza  del
componente  da  sostituire.  Il  componente  nominato in sostituzione
resta in carica fino alla scadenza di cui al precedente primo  comma.