Art. 5. Nomina e durata 1. Le commissioni sono costituite con decreto del presidente della giunta regionale, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, e durano in carica cinque anni a decorrere dalla data della loro costituzione. Le commissioni continuano ad esercitare le proprie funzioni anche dopo la scadenza del termine della loro durata fino alla ricostituzione. 2. I componenti delle commissioni decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti prescritti dalla legge. 3. Alla nomina dei nuovi componenti in sostituzione di quelli decaduti o comunque cessati dalla carica provvede, con proprio decreto, il presidente della giunta regionale. Alla sostituzione dei componenti designati od individuati in funzione dell'ufficio ricoperto si provvede con le stesse modalita' previste per la designazione o l'individuazione del componente da sostituire. Alla sostituzione dei componenti elettivi delle commissioni provinciali si provvede con il primo dei non eletti della lista di appartenenza del componente da sostituire. Il componente nominato in sostituzione resta in carica fino alla scadenza di cui al precedente primo comma.