Art. 7.
 
                          V i g i l a n z a
   1.  Le  commissioni  sono  sottoposte  alla vigilanza della giunta
regionale,  che   vi   provvede   tramite   l'assessorato   regionale
all'artigianato.
   2.  La  giunta  regionale,  in caso di inerzia delle commissioni e
previa diffida a provvedere entro un termine non  inferiore  a  dieci
giorni,  puo' adottare in via sostitutiva, su proposta dell'assessore
regionale competente, i provvedimenti omessi.
   3.   In  caso  di  impossibilita'  di  funzionamento  o  di  gravi
irregolarita',  la  giunta  regionale,  su  proposta   dell'assessore
regionale  competente,  puo'  deliberare,  previa contestazione degli
addebiti e decorso inutilmente il termine assegnato per ovviare  alle
disfunzioni contestate, lo scioglimento della commissione e la nomina
di  un  commissario  straordinario,  il  quale  esercita,  fino  alla
ricostituzione  della  commissione  e,  comunque,  per  un  tempo non
superiore ad un anno, tutte le funzioni alla stessa attribuite.  Allo
scioglimento   della  commissione  ed  alla  nomina  del  commissario
straordinario provvede, con  proprio  decreto,  il  presidente  della
giunta regionale.