Art. 7. V i g i l a n z a 1. Le commissioni sono sottoposte alla vigilanza della giunta regionale, che vi provvede tramite l'assessorato regionale all'artigianato. 2. La giunta regionale, in caso di inerzia delle commissioni e previa diffida a provvedere entro un termine non inferiore a dieci giorni, puo' adottare in via sostitutiva, su proposta dell'assessore regionale competente, i provvedimenti omessi. 3. In caso di impossibilita' di funzionamento o di gravi irregolarita', la giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente, puo' deliberare, previa contestazione degli addebiti e decorso inutilmente il termine assegnato per ovviare alle disfunzioni contestate, lo scioglimento della commissione e la nomina di un commissario straordinario, il quale esercita, fino alla ricostituzione della commissione e, comunque, per un tempo non superiore ad un anno, tutte le funzioni alla stessa attribuite. Allo scioglimento della commissione ed alla nomina del commissario straordinario provvede, con proprio decreto, il presidente della giunta regionale.