Art. 9. Organizzazione 1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la commissione regionale si avvale di una segreteria amministrativa, la cui dotazione organica di personale regionale e' determinata come segue: a) n. 1 funzionario della prima qualifica dirigenziale; b) n. 1 funzionario dell'ottava qualifica funzionale; c) n. 2 istruttori direttivi della settima qualifica funzionale; d) n. 1 istruttore della sesta qualifica funzionale; e) n. 1 esecutore della sesta qualifica funzionale.