Art. 9.
 
                            Organizzazione
   1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la commissione regionale
si avvale di una segreteria amministrativa, la cui dotazione organica
di personale regionale e' determinata come segue:
     a) n. 1 funzionario della prima qualifica dirigenziale;
     b) n. 1 funzionario dell'ottava qualifica funzionale;
     c) n. 2 istruttori direttivi della settima qualifica funzionale;
     d) n. 1 istruttore della sesta qualifica funzionale;
     e) n. 1 esecutore della sesta qualifica funzionale.