Art. 45.
 
                       Dichiarazione d'urgenza
   1.  La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127
della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in
vigore  il  giorno  stesso  della  sua  pubblicazione  nel Bollettino
ufficiale della regione Lazio.
 
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
 
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, addi' 30 novembre 1987
 
                                LANDI
 
  Il  visto  del  commissario  del  Governo  e'  stato  apposto il 27
novembre 1987.
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                                                             ALLEGATO
 
NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE REGIONALE E DELLE
   COMMISSIONI PROVINCIALI PER L'ARTIGIANATO.
                                Art. 1
 
   1. La commissione regionale per l'artigianato e quelle provinciali
sono convocate dal rispettivo presidente.
   2.  La  convocazione puo' avvenire anche su richiesta di almeno un
terzo dei componenti; in tal caso, il presidente e' tenuto a  riunire
le  commissioni  entro dieci giorni dalla data di presentazione della
richiesta.
                               Art. 2.
 
   1.  La  lettera di convocazione deve essere inviata, anche a mezzo
di posta ordinaria, almeno sette giorni prima della data fissata  per
la riunione.
   2.  Nei  casi  di  urgenza,  la convocazione puo' avvenire a mezzo
telegramma con un preaviso di ventiquattro ore.
   3.  L'avviso  di  convocazione  deve indicare la data, l'ora ed il
luogo  della  riunione  e  l'elencazione  degli  argomenti   iscritti
all'ordine del giorno.
                               Art. 3.
 
   1. Le commissioni si riuniscono di norma presso la sede ordinaria;
possono riunirsi anche in altro luogo quando cio'  sia  richiesto  da
particolari esigenze.
   2.  Ciascun componente delle commissioni ha facolta' di richiedere
che  argomenti  rientranti  nella   materia   di   competenza   delle
commissioni  stesse  siano posti all'ordine del giorno. Il presidente
include le proposte nell'ordine del giorno della riunione successiva.
   3.  Le  commissioni  non  possono  deliberare  sugli argomenti non
inseriti all'ordine del giorno salvo che alla riunione siano presenti
tutti  i  componenti  e  non  vi  siano  opposizioni  all'esame degli
argomenti stessi.
                               Art. 4.
 
   1.  La  commissione regionale per l'artigianato si riunisce almeno
una volta a trimestre; quelle provinciali almeno una volta  ogni  due
mesi.
                               Art. 5.
 
   1.  Le  commissioni,  con propria deliberazione, possono istituire
nel proprio  ambito  sottocommissioni  per  il  preventivo  esame  di
particolari argomenti.
                               Art. 6.
 
   1.  Le  riunioni  della  commissione regionale per l'artigianato e
delle commissioni provinciali sono  valide  quando  sia  presente  la
maggioranza dei componenti.
   2.  Le  deliberazioni  sono  adottate con il voto favorevole della
maggioranza  dei  presenti.  In  caso  di  parita'  dei  voti,  nelle
votazioni palesi, prevale il voto del presidente.
                               Art. 7.
 
   1.  Le  votazioni  avvengono normalmente, per appello nominale. Su
richiesta  di  almeno  tre  membri  della  relativa  commissione   la
votazione  puo'  avvenire  a  scrutinio  segreto.  In questo caso, la
commissione stessa nomina  due  scrutatori,  che  provvederanno  allo
scrutinio delle schede.
                               Art. 8.
 
   1.  Di  ogni  riunione  deve  essere  redatto  un  verbale, che e'
sottoposto all'approvazione della relativa commissione in  una  delle
riunioni successive.
   2.  I  verbali  sono firmati dal presidente e dal segretario della
relativa commissione.