Art. 45. Dichiarazione d'urgenza 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, addi' 30 novembre 1987 LANDI Il visto del commissario del Governo e' stato apposto il 27 novembre 1987. ----- ALLEGATO NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE REGIONALE E DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER L'ARTIGIANATO. Art. 1 1. La commissione regionale per l'artigianato e quelle provinciali sono convocate dal rispettivo presidente. 2. La convocazione puo' avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso, il presidente e' tenuto a riunire le commissioni entro dieci giorni dalla data di presentazione della richiesta. Art. 2. 1. La lettera di convocazione deve essere inviata, anche a mezzo di posta ordinaria, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. 2. Nei casi di urgenza, la convocazione puo' avvenire a mezzo telegramma con un preaviso di ventiquattro ore. 3. L'avviso di convocazione deve indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione e l'elencazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Art. 3. 1. Le commissioni si riuniscono di norma presso la sede ordinaria; possono riunirsi anche in altro luogo quando cio' sia richiesto da particolari esigenze. 2. Ciascun componente delle commissioni ha facolta' di richiedere che argomenti rientranti nella materia di competenza delle commissioni stesse siano posti all'ordine del giorno. Il presidente include le proposte nell'ordine del giorno della riunione successiva. 3. Le commissioni non possono deliberare sugli argomenti non inseriti all'ordine del giorno salvo che alla riunione siano presenti tutti i componenti e non vi siano opposizioni all'esame degli argomenti stessi. Art. 4. 1. La commissione regionale per l'artigianato si riunisce almeno una volta a trimestre; quelle provinciali almeno una volta ogni due mesi. Art. 5. 1. Le commissioni, con propria deliberazione, possono istituire nel proprio ambito sottocommissioni per il preventivo esame di particolari argomenti. Art. 6. 1. Le riunioni della commissione regionale per l'artigianato e delle commissioni provinciali sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. 2. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' dei voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente. Art. 7. 1. Le votazioni avvengono normalmente, per appello nominale. Su richiesta di almeno tre membri della relativa commissione la votazione puo' avvenire a scrutinio segreto. In questo caso, la commissione stessa nomina due scrutatori, che provvederanno allo scrutinio delle schede. Art. 8. 1. Di ogni riunione deve essere redatto un verbale, che e' sottoposto all'approvazione della relativa commissione in una delle riunioni successive. 2. I verbali sono firmati dal presidente e dal segretario della relativa commissione.