Art. 10.
 
                          Comunita' montane
   1.  Le  comunita'  montane,  con il piano quinquennale di sviluppo
economico e sociale, di cui  all'art.  26  della  legge  regionale  2
maggio 1973, n. 16, possono prevedere attivita' di assistenza tecnica
polivalente  in  coerenza  con  il  piano  regionale   indicato   nel
precedente art. 2, da svolgere avvalendosi, di norma, delle strutture
pubbliche di cui al precedente art. 5 e delle unita' di  divulgazione
istituite ai sensi dell'art. 11 della presente legge.