Art. 10. Comunita' montane 1. Le comunita' montane, con il piano quinquennale di sviluppo economico e sociale, di cui all'art. 26 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, possono prevedere attivita' di assistenza tecnica polivalente in coerenza con il piano regionale indicato nel precedente art. 2, da svolgere avvalendosi, di norma, delle strutture pubbliche di cui al precedente art. 5 e delle unita' di divulgazione istituite ai sensi dell'art. 11 della presente legge.