Art. 11.
 
                        Strutture autogestite
   1.  Per  il  perseguimento delle finalita' della presente legge la
Regione favorisce la  costituzione,  da  parte  delle  organizzazioni
professionali  agricole maggiormente rappresentative, di enti a larga
base sociale e territoriale, formati da operatori agricoli singoli od
associati.
   2.   La   giunta  regionale,  sentita  la  commissione  consiliare
permanente all'agricoltura, disciplina, mediante convenzioni con  gli
enti  di  cui  al precedente comma, l'attivita' di assistenza tecnica
polivalente nell'interesse dei propri soci, tramite apposite  "unita'
di divulgazione" costituite dagli enti medesimi.
   3.  Nelle  unita'  di  divulgazione,  di cui al precedente secondo
comma,  possono  operare  piu'  tecnici,  a  seconda  dello  sviluppo
agricolo  della zona interessata, fermo restando che ogni divulgatore
polivalente dovra' assistere non meno di 70-100 aziende.
   4.  Gli  enti  di  cui  al  primo comma del presente articolo sono
riconosciuti idonei per  l'affidamento  del  servizio  di  assistenza
tecnica polivalente qualora:
     a)  assumano  come  scopo  sociale  lo  svolgimento  di  uno dei
seguenti gruppi di attivita':
     1)   attivita'   dimostrativa,   divulgativa,   socio-economica,
promozionale, di assistenza tecnica e contabilita';
     2) attivita' di assistenza interaziendale;
     3) servizi di sostituzione;
     4) servizi di gestione;
     b) siano costituiti per la durata non inferiore a dieci anni;
     c)  siano retti da uno statuto deliberato a maggioranza assoluta
dagli aderenti all'ente;
     d)  impieghino divulgatori, di cui almeno uno a tempo pieno, per
ciascuno dei gruppi di attivita' di cui alla precedente  lettera  a),
in  possesso  dei  requisiti  di cui all'art. 6 del regolamento della
Comunita' economica europea 6 febbraio 1979, n.  270,  relativo  allo
svolgimento  della  divulgazione  agricola, che risultino iscritti al
registro regionale previsto dal successivo  art.  14  e  che  abbiano
frequentato  con  profitto  i  corsi  di  formazione di cui al citato
regolamento C.E.E. n. 270  del  1979  e/o  i  corsi  per  informatori
socio-economici di cui all'art. 45 della legge regionale 27 settembre
1978, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni;
     e)  siano  costituiti  da  almeno  500 soci, se hanno come scopo
sociale lo svolgimento delle attivita' di cui alla precedente lettera
a),  punti 1) e 2), e da almeno 200 soci, se hanno come scopo sociale
i servizi di cui alla precedente lettera a), punti 3) e 4).
   5.  Al  riconoscimento, che comporta l'acquisto della personalita'
giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 12 del codice civile,
si  provvede  con le modalita' di cui alla legge regionale 2 dicembre
1983, n. 73.
   6.  La  domanda  intesa  ad ottenere il riconoscimento deve essere
corredata, oltre che della documentazione di  cui  all'art.  6  della
citata  legge  regionale n. 73 del 1983, anche dell'elenco dei soci e
deve specificare l'organizzazione professionale alla quale l'ente  fa
capo.
   7.  Gli  enti  riconosciuti  a norma del presente articolo possono
presentare  progetti  di  attivita',  redatti  in  conformita'   alle
direttive  regionali,  ai  fini  dell'inserimento nel piano di cui al
precedente art. 2.