Art. 11. Strutture autogestite 1. Per il perseguimento delle finalita' della presente legge la Regione favorisce la costituzione, da parte delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, di enti a larga base sociale e territoriale, formati da operatori agricoli singoli od associati. 2. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente all'agricoltura, disciplina, mediante convenzioni con gli enti di cui al precedente comma, l'attivita' di assistenza tecnica polivalente nell'interesse dei propri soci, tramite apposite "unita' di divulgazione" costituite dagli enti medesimi. 3. Nelle unita' di divulgazione, di cui al precedente secondo comma, possono operare piu' tecnici, a seconda dello sviluppo agricolo della zona interessata, fermo restando che ogni divulgatore polivalente dovra' assistere non meno di 70-100 aziende. 4. Gli enti di cui al primo comma del presente articolo sono riconosciuti idonei per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica polivalente qualora: a) assumano come scopo sociale lo svolgimento di uno dei seguenti gruppi di attivita': 1) attivita' dimostrativa, divulgativa, socio-economica, promozionale, di assistenza tecnica e contabilita'; 2) attivita' di assistenza interaziendale; 3) servizi di sostituzione; 4) servizi di gestione; b) siano costituiti per la durata non inferiore a dieci anni; c) siano retti da uno statuto deliberato a maggioranza assoluta dagli aderenti all'ente; d) impieghino divulgatori, di cui almeno uno a tempo pieno, per ciascuno dei gruppi di attivita' di cui alla precedente lettera a), in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del regolamento della Comunita' economica europea 6 febbraio 1979, n. 270, relativo allo svolgimento della divulgazione agricola, che risultino iscritti al registro regionale previsto dal successivo art. 14 e che abbiano frequentato con profitto i corsi di formazione di cui al citato regolamento C.E.E. n. 270 del 1979 e/o i corsi per informatori socio-economici di cui all'art. 45 della legge regionale 27 settembre 1978, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni; e) siano costituiti da almeno 500 soci, se hanno come scopo sociale lo svolgimento delle attivita' di cui alla precedente lettera a), punti 1) e 2), e da almeno 200 soci, se hanno come scopo sociale i servizi di cui alla precedente lettera a), punti 3) e 4). 5. Al riconoscimento, che comporta l'acquisto della personalita' giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 12 del codice civile, si provvede con le modalita' di cui alla legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73. 6. La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento deve essere corredata, oltre che della documentazione di cui all'art. 6 della citata legge regionale n. 73 del 1983, anche dell'elenco dei soci e deve specificare l'organizzazione professionale alla quale l'ente fa capo. 7. Gli enti riconosciuti a norma del presente articolo possono presentare progetti di attivita', redatti in conformita' alle direttive regionali, ai fini dell'inserimento nel piano di cui al precedente art. 2.