Art. 12. Associazioni di produttori agricoli e consorzi di cooperative agricole 1. La Regione sostiene le attivita' di assistenza specializzata svolte dalle associazioni di produttori agricoli, riconosciute ai sensi delle vigenti leggi regionali, nazionali e regolamenti comunitari, e dai consorzi di cooperative agricole. 2. Le associazioni ed i consorzi di cui al precedente primo comma possono presentare appositi progetti di attivita' di assistenza tecnica e divulgazione agricola, nell'interesse dei propri soci, redatti in conformita' alle direttive regionali, ai fini dell'inserimento nel piano previsto dal precedente art. 2. 3. I progetti di cui al precedente secondo comma devono essere, in particolare, finalizzati al perfezionamento delle tecniche di produzione, all'introduzione di varieta' atte al miglioramento quali-quantitativo dei prodotti, alla riduzione dei costi di produzione per una piu' valida collocazione sul mercato. 4. I progetti ammessi al finanziamento devono essere realizzati avvalendosi di tecnici qualificati mediante appositi corsi attuati dalla Regione e/o da altri enti pubblici.