Art. 12.
 
                 Associazioni di produttori agricoli
                  e consorzi di cooperative agricole
   1.  La  Regione  sostiene le attivita' di assistenza specializzata
svolte dalle associazioni di  produttori  agricoli,  riconosciute  ai
sensi   delle   vigenti  leggi  regionali,  nazionali  e  regolamenti
comunitari, e dai consorzi di cooperative agricole.
   2.  Le associazioni ed i consorzi di cui al precedente primo comma
possono presentare  appositi  progetti  di  attivita'  di  assistenza
tecnica  e  divulgazione  agricola,  nell'interesse  dei propri soci,
redatti  in   conformita'   alle   direttive   regionali,   ai   fini
dell'inserimento nel piano previsto dal precedente art. 2.
   3. I progetti di cui al precedente secondo comma devono essere, in
particolare,  finalizzati  al  perfezionamento  delle   tecniche   di
produzione,   all'introduzione  di  varieta'  atte  al  miglioramento
quali-quantitativo  dei  prodotti,  alla  riduzione  dei   costi   di
produzione per una piu' valida collocazione sul mercato.
   4.  I  progetti  ammessi al finanziamento devono essere realizzati
avvalendosi di tecnici qualificati mediante  appositi  corsi  attuati
dalla Regione e/o da altri enti pubblici.