Art. 13. Istituzione della rete regionale di contabilita' agraria 1. La Regione istituisce la rete regionale di contabilita' agraria affidandone, con deliberazione della giunta regionale, l'attivita' all'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio), che provvede alla gestione mediante adeguate strutture. 2. La rete di cui al precedente comma comprende anche l'attivita' svolta dalla rete di informazione contabile agricola prevista dalla normativa comunitaria e provvede alla rilevazione contabile di un numero di aziende agricole dislocate sul territorio regionale e rispondenti a precisi parametri tali da risultare rappresentative della realta' agricola laziale. 3. La rete regionale di contabilita' agraria ha lo scopo di: a) permettere la rapida utilizzazione dei dati contabili e favorire l'attivita' di consulenza alla gestione; b) permettere all'azienda agricola moderna di verificare l'efficacia delle scelte fatte per un valido inserimento sul mercato e di conoscere i costi di produzione dei prodotti ottenuti nei vari settori produttivi; c) evidenziare, tramite un'analisi micro-economica, i risultati tecnici ed economici conseguiti, fornire una prima valutazione dell'efficienza tecnica, economica ed organizzativa della gestione e perseguire un'indispensabile simbiosi tra assistenza tecnica ed assistenza economica; d) individuare metodi piu' rispondenti all'attuazione di una politica agricola territoriale e nei vari settori produttivi e finanziamenti specifici in materia di agricoltura.