Art. 13.
 
       Istituzione della rete regionale di contabilita' agraria
   1. La Regione istituisce la rete regionale di contabilita' agraria
affidandone, con deliberazione della  giunta  regionale,  l'attivita'
all'E.R.S.A.L.  (Ente  regionale di sviluppo agricolo nel Lazio), che
provvede alla gestione mediante adeguate strutture.
   2.  La rete di cui al precedente comma comprende anche l'attivita'
svolta dalla rete di informazione contabile agricola  prevista  dalla
normativa  comunitaria  e  provvede  alla rilevazione contabile di un
numero di aziende  agricole  dislocate  sul  territorio  regionale  e
rispondenti  a  precisi  parametri  tali da risultare rappresentative
della realta' agricola laziale.
   3. La rete regionale di contabilita' agraria ha lo scopo di:
     a)  permettere  la  rapida  utilizzazione  dei  dati contabili e
favorire l'attivita' di consulenza alla gestione;
     b)   permettere   all'azienda  agricola  moderna  di  verificare
l'efficacia delle scelte fatte per un valido inserimento sul  mercato
e  di  conoscere i costi di produzione dei prodotti ottenuti nei vari
settori produttivi;
     c)  evidenziare, tramite un'analisi micro-economica, i risultati
tecnici  ed  economici  conseguiti,  fornire  una  prima  valutazione
dell'efficienza  tecnica, economica ed organizzativa della gestione e
perseguire  un'indispensabile  simbiosi  tra  assistenza  tecnica  ed
assistenza economica;
     d)  individuare  metodi  piu'  rispondenti all'attuazione di una
politica agricola  territoriale  e  nei  vari  settori  produttivi  e
finanziamenti specifici in materia di agricoltura.