Art. 14. Registro regionale degli informatori socio-economici e dei divulgatori agricoli 1. La giunta regionale istituisce, presso l'assessorato regionale all'agricoltura, un registro regionale al quale sono iscritti a domanda, in elenchi distinti, gli informatori socio-economici ed i divulgatori agricoli. 2. Per l'iscrizione al registro di cui al precedente comma e' necessario il possesso: a) per gli informatori socio-economici, dell'attestato di cui all'art. 46 della legge regionale 27 settembre 1978, n. 63; b) per i divulgatori agricoli, del certificato di frequenza ai corsi di formazione dei divulgatori agricoli previsti dal regolamento della Comunita' economica europea 6 febbraio 1979, n. 270. 3. La cancellazione dal registro e' disposta con provvedimento del presidente della giunta regionale: a) a richiesta dell'interessato; b) per la perdita dei requisiti previsti dalla presente legge; c) per incompatibilita' con altre attivita' lavorative dell'interessato; d) per eventuali inadempienze segnalate dai competenti uffici regionali o dagli enti ed organismi che utilizzano il tecnico. 4. Il registro e' aggiornato e pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della regione Lazio entro il 31 gennaio.