Art. 14.
 
         Registro regionale degli informatori socio-economici
                      e dei divulgatori agricoli
   1.  La giunta regionale istituisce, presso l'assessorato regionale
all'agricoltura, un registro  regionale  al  quale  sono  iscritti  a
domanda,  in  elenchi  distinti, gli informatori socio-economici ed i
divulgatori agricoli.
   2.  Per  l'iscrizione  al  registro  di cui al precedente comma e'
necessario il possesso:
     a)  per  gli  informatori socio-economici, dell'attestato di cui
all'art. 46 della legge regionale 27 settembre 1978, n. 63;
     b)  per  i divulgatori agricoli, del certificato di frequenza ai
corsi di formazione dei divulgatori agricoli previsti dal regolamento
della Comunita' economica europea 6 febbraio 1979, n. 270.
   3. La cancellazione dal registro e' disposta con provvedimento del
presidente della giunta regionale:
     a) a richiesta dell'interessato;
     b) per la perdita dei requisiti previsti dalla presente legge;
     c)   per   incompatibilita'   con   altre  attivita'  lavorative
dell'interessato;
     d)  per  eventuali  inadempienze segnalate dai competenti uffici
regionali o dagli enti ed organismi che utilizzano il tecnico.
   4.   Il  registro  e'  aggiornato  e  pubblicato  annualmente  nel
Bollettino ufficiale della regione Lazio entro il 31 gennaio.