Art. 16.
 
              Formazione e qualificazione professionale
                       degli operatori agricoli
   1.   Al   fine   di   favorire   la  formazione  e  qualificazione
professionale degli addetti in agricoltura,  l'assessorato  regionale
competente   in   materia   di  formazione  professionale,  anche  su
indicazione dell'assessorato regionale  all'agricoltura,  promuove  e
realizza  iniziative, ai sensi della disciplina regionale concernente
la formazione professionale.