Art. 16. Formazione e qualificazione professionale degli operatori agricoli 1. Al fine di favorire la formazione e qualificazione professionale degli addetti in agricoltura, l'assessorato regionale competente in materia di formazione professionale, anche su indicazione dell'assessorato regionale all'agricoltura, promuove e realizza iniziative, ai sensi della disciplina regionale concernente la formazione professionale.