Art. 17. Agevolazioni finanziarie 1. La Regione agevola con concorso finanziario le attivita' degli enti pubblici e privati che svolgono i servizi di sviluppo agricolo di cui al precedente art. 5. 2. Per le attivita' di assistenza tecnica di tipo specialistico, svolte in attuazione del piano regionale previsto dal precedente art. 2 e secondo le direttive impartite dalla giunta regionale, dagli enti pubblici, compresi l'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio) ed i consorzi di bonifica, la Regione trasferisce agli enti stessi i fondi necessari ad integrazione delle risorse di bilancio all'uopo da essi stanziate. 3. Per le attivita' di assistenza tecnica di tipo polivalente, svolte dagli enti di cui al precedente art. 11 e comprese nel piano previsto dall'art. 2, terzo e quarto comma, della presente legge, la misura del concorso regionale sulla spesa ritenuta ammissibile non puo' essere inferiore all'80 per cento. 4. Per le attivita' di tipo specialistico svolte dai consorzi di cooperative agricole e dalle associazioni dei produttori agricoli di cui al precedente art. 12 e comprese nel piano previsto dall'art. 2, terzo e quarto comma, della presente legge, la misura del concorso regionale sulla spesa ritenuta ammissibile non puo' essere inferiore all'80 per cento. 5. Con provvedimento del consiglio regionale sono determinate le condizioni di ammissibilita' ai benefici di cui al presente articolo e le modalita' di erogazione dei finanziamenti o dei contributi regionali. In particolare, per tutti i soggetti pubblici e privati, il concorso finanziario della Regione e' condizionato all'impegno dell'ente beneficiario di far partecipare i tecnici, dei quali e' previsto l'impiego per lo svolgimento delle attivita' finanziate, sia ai corsi di formazione e di aggiornamento dei divulgatori di cui al precedente art. 15, sia ad appositi corsi periodici presso i centri di dimostrazione agraria di cui all'art. 7 della presente legge.