Art. 17.
 
                       Agevolazioni finanziarie
   1.  La Regione agevola con concorso finanziario le attivita' degli
enti pubblici e privati che svolgono i servizi di  sviluppo  agricolo
di cui al precedente art. 5.
   2.  Per  le attivita' di assistenza tecnica di tipo specialistico,
svolte in attuazione del piano regionale previsto dal precedente art.
2 e secondo le direttive impartite dalla giunta regionale, dagli enti
pubblici, compresi l'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo  agricolo
nel  Lazio)  ed  i  consorzi di bonifica, la Regione trasferisce agli
enti stessi i  fondi  necessari  ad  integrazione  delle  risorse  di
bilancio all'uopo da essi stanziate.
   3.  Per  le  attivita'  di assistenza tecnica di tipo polivalente,
svolte dagli enti di cui al precedente art. 11 e comprese  nel  piano
previsto  dall'art. 2, terzo e quarto comma, della presente legge, la
misura del concorso regionale sulla spesa  ritenuta  ammissibile  non
puo' essere inferiore all'80 per cento.
   4.  Per  le attivita' di tipo specialistico svolte dai consorzi di
cooperative agricole e dalle associazioni dei produttori agricoli  di
cui  al precedente art. 12 e comprese nel piano previsto dall'art. 2,
terzo e quarto comma, della presente legge, la  misura  del  concorso
regionale  sulla spesa ritenuta ammissibile non puo' essere inferiore
all'80 per cento.
   5.  Con  provvedimento del consiglio regionale sono determinate le
condizioni di ammissibilita' ai benefici di cui al presente  articolo
e  le  modalita'  di  erogazione  dei  finanziamenti o dei contributi
regionali. In particolare, per tutti i soggetti pubblici  e  privati,
il  concorso  finanziario  della  Regione e' condizionato all'impegno
dell'ente beneficiario di far partecipare i  tecnici,  dei  quali  e'
previsto l'impiego per lo svolgimento delle attivita' finanziate, sia
ai corsi di formazione e di aggiornamento dei divulgatori di  cui  al
precedente  art.  15, sia ad appositi corsi periodici presso i centri
di dimostrazione agraria di cui all'art. 7 della presente legge.