Art. 18. Profili professionali ed organici del personale addetto ai servizi di sviluppo agricolo - Assunzione nei ruoli regionali 1. Nell'ambito dei profili professionali da individuare nell'ottava qualifica funzionale, di cui all'art. 24 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, sono individuati n. 80 posti per funzionario tecnico esperto per la divulgazione agricola, in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie, scienze forestali o scienze veterinarie o scienze della produzione animale e n. 45 posti per funzionario tecnico esperto per l'informazione socio-economica, in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie o scienze forestali o medicina veterinaria o scienze naturali o biologiche o scienze economiche o sociologiche. 2. Nell'ambito dei profili professionali da individuare nella sesta qualifica funzionale, di cui all'art. 24 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, sono individuati n. 170 posti per istruttore tecnico, esperto per la divulgazione agricola e n. 30 posti per istruttore tecnico, esperto nell'informazione socio-economica agricola, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore in campo agrario. 3. In relazione all'istituzione dei profili professionali di cui al primo e secondo comma del presente articolo, le dotazioni organiche, del ruolo del personale degli uffici regionali dall'ottava e sesta qualifica funzionale, sono aumentate rispettivamente di 125 e 200 unita'. 4. La Regione assume, entro il 1995, nel ruolo ordinario del personale della giunta regionale e nei limiti previsti nel relativo profilo professionale: a) i divulgatori esperti per la divulgazione agricola che abbiano superato, per conto della regione Lazio, le prove finali dei corsi organizzati dal consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli (CIFDA) per il centro-Italia, di cui alla legge regionale n. 59 del 23 dicembre 1982, concernente "Costituzione del consorzio interregionale tra le regioni Lazio, Marche, Toscana, Umbria, per la formazione dei divulgatori agricoli in attuazione del regolamento del consiglio delle Comunita' economiche europee n. 270 del 6 febbraio 1979" e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del regolamento stesso; b) gli informatori socio-economici, che abbiano superato le prove finali dei corsi di formazione organizzati dalla Regione, secondo le modalita' della legge regionale 23 dicembre 1982, n. 58, concernente: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 settembre 1978, n. 63" e che siano in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale n. 58 del 1982. 5. I divulgatori e gli informatori socio-economici, per essere inseriti nel ruolo ordinario della Regione, devono presentare domanda di assunzione entro trenta giorni dal superamento delle prove finali di cui alle lettere a) e b) del precedente quarto comma. 6. I divulgatori e gli informatori socio-economici che siano risultati idonei, rispettivamente, nei primi tre corsi organizzati dal CIFDA e nel primo corso organizzato dalla Regione, purche' ammessi agli stessi corsi a seguito di pubblico concorso con riferimento alla regione Lazio, sono inseriti nel ruolo ordinario della giunta regionale ai sensi della presente legge, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore. 7. Alle assunzioni, di cui al comma quarto del presente articolo, partecipano tecnici laureati e diplomati vincitori di borse di studio istituite con deliberazioni della giunta regionale 29 maggio 1977, n. 1358 e 29 dicembre 1977, n. 6453, che abbiano frequentato il corso teorico, sulle metodologie di assistenza tecnica agricola, effettuato presso l'istituto professionale dell'agricoltura di Borgo Piave di Latina, nonche' abbiano prestato attivita' pratica di divulgazione, per almeno un biennio presso i settori decentrati agricoltura, foreste, caccia e pesca della regione Lazio.