Art. 18.
 
  Profili professionali ed organici del personale addetto ai servizi
        di sviluppo agricolo - Assunzione nei ruoli regionali
   1.   Nell'ambito   dei   profili   professionali   da  individuare
nell'ottava qualifica funzionale, di  cui  all'art.  24  della  legge
regionale  11  gennaio  1985,  n. 6, sono individuati n. 80 posti per
funzionario tecnico esperto per la divulgazione agricola, in possesso
del diploma di laurea in scienze agrarie, scienze forestali o scienze
veterinarie o scienze della produzione animale  e  n.  45  posti  per
funzionario  tecnico  esperto  per l'informazione socio-economica, in
possesso del diploma di laurea in scienze agrarie o scienze forestali
o  medicina  veterinaria  o  scienze  naturali o biologiche o scienze
economiche o sociologiche.
   2.  Nell'ambito  dei  profili  professionali  da individuare nella
sesta qualifica funzionale, di cui all'art. 24 della legge  regionale
11  gennaio  1985, n. 6, sono individuati n. 170 posti per istruttore
tecnico, esperto per la divulgazione  agricola  e  n.  30  posti  per
istruttore   tecnico,   esperto   nell'informazione   socio-economica
agricola, in possesso del diploma di istruzione secondaria  superiore
in campo agrario.
   3.  In  relazione all'istituzione dei profili professionali di cui
al  primo  e  secondo  comma  del  presente  articolo,  le  dotazioni
organiche, del ruolo del personale degli uffici regionali dall'ottava
e sesta qualifica funzionale, sono aumentate rispettivamente di 125 e
200 unita'.
   4.  La  Regione  assume,  entro  il  1995, nel ruolo ordinario del
personale della giunta regionale e nei limiti previsti  nel  relativo
profilo professionale:
     a)  i  divulgatori  esperti  per  la  divulgazione  agricola che
abbiano superato, per conto della regione Lazio, le prove finali  dei
corsi  organizzati dal consorzio interregionale per la formazione dei
divulgatori agricoli (CIFDA) per il centro-Italia, di cui alla  legge
regionale  n.  59 del 23 dicembre 1982, concernente "Costituzione del
consorzio interregionale  tra  le  regioni  Lazio,  Marche,  Toscana,
Umbria,  per la formazione dei divulgatori agricoli in attuazione del
regolamento del consiglio delle Comunita' economiche europee  n.  270
del  6  febbraio  1979"  e che siano in possesso dei requisiti di cui
all'art. 6 del regolamento stesso;
     b)  gli  informatori  socio-economici,  che  abbiano superato le
prove finali dei  corsi  di  formazione  organizzati  dalla  Regione,
secondo  le  modalita' della legge regionale 23 dicembre 1982, n. 58,
concernente: "Modifiche  ed  integrazioni  alla  legge  regionale  27
settembre  1978,  n. 63" e che siano in possesso dei requisiti di cui
alla legge regionale n. 58 del 1982.
  5.  I  divulgatori  e  gli  informatori socio-economici, per essere
inseriti nel ruolo ordinario della Regione, devono presentare domanda
di  assunzione entro trenta giorni dal superamento delle prove finali
di cui alle lettere a) e b) del precedente quarto comma.
   6.  I  divulgatori  e  gli  informatori  socio-economici che siano
risultati idonei, rispettivamente, nei primi  tre  corsi  organizzati
dal  CIFDA  e  nel  primo  corso  organizzato  dalla Regione, purche'
ammessi  agli  stessi  corsi  a  seguito  di  pubblico  concorso  con
riferimento  alla  regione  Lazio,  sono inseriti nel ruolo ordinario
della giunta regionale ai sensi della presente legge,  a  domanda  da
presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore.
   7.  Alle assunzioni, di cui al comma quarto del presente articolo,
partecipano tecnici laureati e diplomati vincitori di borse di studio
istituite con deliberazioni della giunta regionale 29 maggio 1977, n.
1358 e 29 dicembre 1977, n. 6453, che abbiano  frequentato  il  corso
teorico, sulle metodologie di assistenza tecnica agricola, effettuato
presso l'istituto professionale dell'agricoltura di  Borgo  Piave  di
Latina,  nonche'  abbiano prestato attivita' pratica di divulgazione,
per almeno  un  biennio  presso  i  settori  decentrati  agricoltura,
foreste, caccia e pesca della regione Lazio.