Art. 2. Piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo 1. In conformita' alle linee della programmazione generale e settoriale ed alle previsioni del bilancio pluriennale della Regione, il consiglio regionale approva, su proposta della giunta regionale, il piano triennale sei servizi di sviluppo agricolo, che tiene conto anche dei programmi pluriennali ed annuali di attivita' di cui al successivo art. 7, terzo e quarto comma, ed al successivo art. 9. 2. La giunta regionale, sulla base degli indirizzi formulati nel piano triennale di cui al precedente comma, approva entro il 30 novembre di ciascun anno, sentito il comitato tecnico consultivo di cui al successivo art. 3 e su conforme parere della commissione consiliare permanente per l'agricoltura, il piano annuale di attuazione degli interventi previsti per l'anno successivo. 3. Il piano annuale di attuazione comprende anche i progetti di attivita' redatti, secondo le direttive regionali, dagli enti indicati nei successivi articoli 11e 12 e presentati entro il mese di agosto. 4. In sede di approvazione del piano annuale di attuazione vengono determinate le attivita' ammissibili a finanziamento regionale ed il contributo da erogare agli enti di cui al precedente terzo comma, nei limiti fissati dal succesivo art. 17, tenuto conto, per l'informazione socio-economica, di quanto previsto dall'art. 41 della legge regionale 27 settembre 1978, n. 63. 5. I piani annuali di attuazione devono essere coerenti con le finalita' previste dal regolamento della Comunita' economica europea 6 febbraio 1979, n. 270 ed indicare, fra l'altro: a) gli obiettivi dell'azione da intraprendere in base ai quali i divulgatori sono impiegati; b) le zone prioritarie interessate nelle quali i divulgatori stessi sono assegnati; c) le disposizioni impartite dalla Regione per consentire ai divulgatori di esercitare a tempo pieno la loro attivita'.