Art. 2.
 
           Piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo
   1.  In  conformita'  alle  linee  della  programmazione generale e
settoriale ed alle previsioni del bilancio pluriennale della Regione,
il  consiglio  regionale approva, su proposta della giunta regionale,
il piano triennale sei servizi di sviluppo agricolo, che tiene  conto
anche  dei  programmi  pluriennali  ed annuali di attivita' di cui al
successivo art. 7, terzo e quarto comma, ed al successivo art. 9.
   2.  La  giunta regionale, sulla base degli indirizzi formulati nel
piano triennale di cui al  precedente  comma,  approva  entro  il  30
novembre  di  ciascun anno, sentito il comitato tecnico consultivo di
cui al successivo art. 3  e  su  conforme  parere  della  commissione
consiliare   permanente   per  l'agricoltura,  il  piano  annuale  di
attuazione degli interventi previsti per l'anno successivo.
   3.  Il  piano  annuale di attuazione comprende anche i progetti di
attivita'  redatti,  secondo  le  direttive  regionali,  dagli   enti
indicati nei successivi articoli 11e 12 e presentati entro il mese di
agosto.
   4. In sede di approvazione del piano annuale di attuazione vengono
determinate le attivita' ammissibili a finanziamento regionale ed  il
contributo da erogare agli enti di cui al precedente terzo comma, nei
limiti  fissati  dal   succesivo   art.   17,   tenuto   conto,   per
l'informazione socio-economica, di quanto previsto dall'art. 41 della
legge regionale 27 settembre 1978, n. 63.
   5.  I  piani  annuali  di attuazione devono essere coerenti con le
finalita' previste dal regolamento della Comunita' economica  europea
6 febbraio 1979, n. 270 ed indicare, fra l'altro:
     a) gli obiettivi dell'azione da intraprendere in base ai quali i
divulgatori sono impiegati;
     b)  le  zone  prioritarie  interessate nelle quali i divulgatori
stessi sono assegnati;
     c)  le  disposizioni  impartite  dalla Regione per consentire ai
divulgatori di esercitare a tempo pieno la loro attivita'.