Art. 20.
 
                       Disposizioni finanziarie
   1.  Per  l'onere  di lire 100 milioni, derivante dall'applicazione
della presente legge per l'anno 1987, sara' istituito nel bilancio in
corso  il  cap.  n.  01530  con la seguente denominazione: "Attivita'
relativa alla disciplina dei servizi di sviluppo agricolo".
   2.  Alla  copertura  finanziaria,  per l'anno 1987, si provvedera'
mediante riduzione di pari importo del cap. n. 01103.
   3.  Alla  quantificazione  e  copertura  dell'onere  per  gli anni
successivi  si  provvedera'  con  le  relative  leggi  regionali   di
bilancio.
 
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
 
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, addi' 12 dicembre 1987
 
                                LANDI
 
   Il  visto  del  commissario  del  Governo  si  intende apposto per
decorso del termine di legge, ai sensi dell'art. 11  della  legge  10
febbraio  1953,  n.  62  e  dell'art.  31 dello statuto della regione
Lazio.