Art. 20. Disposizioni finanziarie 1. Per l'onere di lire 100 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1987, sara' istituito nel bilancio in corso il cap. n. 01530 con la seguente denominazione: "Attivita' relativa alla disciplina dei servizi di sviluppo agricolo". 2. Alla copertura finanziaria, per l'anno 1987, si provvedera' mediante riduzione di pari importo del cap. n. 01103. 3. Alla quantificazione e copertura dell'onere per gli anni successivi si provvedera' con le relative leggi regionali di bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, addi' 12 dicembre 1987 LANDI Il visto del commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge, ai sensi dell'art. 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dell'art. 31 dello statuto della regione Lazio.