Art. 3.
 
   Istituzione e compiti del comitato tecnico-consultivo regionale
            per la sperimentazione, l'assistenza tecnica e
                       la divulgazione agricola
 
   1.  E'  istituito presso l'assessorato all'agricoltura il comitato
tecnico-consultivo regionale  per  la  sperimentazione,  l'assistenza
tecnica  e  la  divulgazione  agricola,  con  il compito di esprimere
pareri  e  formulare  proposte  in  materia  di  assistenza  tecnica,
divulgazione  agricola  e ricerca applicata e, piu' specificatamente,
riguardo a:
     a)       trasferimento       dell'innovazione       (conoscitiva
tecnico-applicativa, sociologica, economica) dalle sedi  nelle  quali
viene creata alla base strutturale del sistema agricolo;
     b)  ricerche  di  mercato,  orientamenti  produttivi  e relativi
aspetti organizzativi ed economici;
     c) introduzione sul mercato di prodotti agricoli alimentari e di
metodi per la tutela della salute del consumatore e per  l'educazione
del consumatore;
     d)    indirizzi    regionali   afferenti   la   sperimentazione,
l'assistenza tecnica e la divulgazione agricola, tenendo conto  della
programmazione nazionale e regionale;
     e)  piani  annuali  regionali  in  materia  di  sperimentazione,
assistenza tecnica e divulgazione  agricola  e  loro  risultati,  ivi
compresi i tempi ed ui costi di realizzazione;
     f)  attivita'  realizzate dai vari soggetti operativi in materia
di sperimentazione, assistenza tecnica e divulgazione agricola;
     g)  definizione  di  rapporti  di collaborazione con istituti ed
enti per soddisfare esigenze attinenti la ricerca, la sperimentazione
agraria e la commercializzazione;
     h) altre problematiche che l'assessore regionale all'agricoltura
ritenga di sottoporre alla valutazione del comitato.