Art. 3. Istituzione e compiti del comitato tecnico-consultivo regionale per la sperimentazione, l'assistenza tecnica e la divulgazione agricola 1. E' istituito presso l'assessorato all'agricoltura il comitato tecnico-consultivo regionale per la sperimentazione, l'assistenza tecnica e la divulgazione agricola, con il compito di esprimere pareri e formulare proposte in materia di assistenza tecnica, divulgazione agricola e ricerca applicata e, piu' specificatamente, riguardo a: a) trasferimento dell'innovazione (conoscitiva tecnico-applicativa, sociologica, economica) dalle sedi nelle quali viene creata alla base strutturale del sistema agricolo; b) ricerche di mercato, orientamenti produttivi e relativi aspetti organizzativi ed economici; c) introduzione sul mercato di prodotti agricoli alimentari e di metodi per la tutela della salute del consumatore e per l'educazione del consumatore; d) indirizzi regionali afferenti la sperimentazione, l'assistenza tecnica e la divulgazione agricola, tenendo conto della programmazione nazionale e regionale; e) piani annuali regionali in materia di sperimentazione, assistenza tecnica e divulgazione agricola e loro risultati, ivi compresi i tempi ed ui costi di realizzazione; f) attivita' realizzate dai vari soggetti operativi in materia di sperimentazione, assistenza tecnica e divulgazione agricola; g) definizione di rapporti di collaborazione con istituti ed enti per soddisfare esigenze attinenti la ricerca, la sperimentazione agraria e la commercializzazione; h) altre problematiche che l'assessore regionale all'agricoltura ritenga di sottoporre alla valutazione del comitato.