Art. 4.
 
             Composizione del comitato tecnico consultivo
   1.  Il  comitato  di  cui  al  precedente  art.  3  e'  presieduto
dall'assessore regionale all'agricoltura o da un suo delegato  ed  e'
composto da:
     a)  il funzionario responsabile del settore assistenza tecnica e
ricerca dell'assessorato regionale all'agricoltura;
     b) un rappresentante dell'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo
agricolo  nel  Lazio)  designato  dal  consiglio  di  amministrazione
dell'ente;
     c)  un  funzionario  dell'assessorato  regionale  competente  in
materia di formazione professionale;
     d)   un  funzionario  dell'assesorato  regionale  competente  in
materia di programmazione;
     e) un docente designato dall'universita' di agraria di Viterbo;
     f)  un  docente  designato  dall'istituto  di  economia  agraria
dell'universita' di Roma;
     g)  un  docente  designato  dall'istituto  di  economia  agraria
dell'universita' di Cassino;
     h)   un   rappresentante  delle  comunita'  montane  del  Lazio,
designato dall'U.N.C.E.M. (Unione regionale comuni enti montani);
     i)   un  rappresentante  dei  consorzi  di  bonifica,  designato
dall'associazione regionale delle bonifiche;
     l)   un   rappresentante   per   ciascuna  delle  organizzazioni
professionali agricole e del movimento  cooperativo  ed  associativo,
rappresentate   nell'ambito   del   comitato  interregionale  per  la
divulgazione agricola in Italia, di cui al  decreto  ministeriale  22
gennaio 1981, designato dalla rispettiva organizzazione;
     m)   un  rappresentante  per  ciascuna  delle  associazioni  dei
laureati in scienze agrarie e forestali, dei periti  agrari  e  degli
agro-tecnici designati dalle rispettive associazioni;
     n)   gli  assessori  all'agricoltura,  o  loro  delegati,  delle
amministrazioni provinciali del Lazio.
   2.  Il  comitato e' integrato con i rappresentanti delle strutture
di ricerca regionali e nazionali ogni qualvolta  se  ne  presenti  la
necessita' secondo le specifiche competenze.
   3.  I  componenti  del  comitato restano in carica tre anni e sono
nominati  con  provvedimento  della  giunta  regionale,  sentita   la
commissione   consiliare   permanente   competente   in   materia  di
agricoltura. Alla prima nomina si provvede entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
   4. Ai componenti del comitato verranno corrisposti, ove spettanti,
i compensi ed i rimborsi previsti  dalla  legge  regionale  9  giugno
1975, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni.
   5.  Il  comitato  si  riunisce in seduta plenaria almeno tre volte
l'anno, su convocazione dell'assessore regionale all'agricoltura.
   6.  Ai  lavori  del comitato partecipano, su invito dell'assessore
regionale all'agricoltura, i funzionari  regionali  competenti  nelle
materie oggetto di discussione.
   7.  Il  comitato  puo'  articolarsi  in  sezioni  di lavoro per la
trattazione di specifiche materie od in sezioni  territoriali  per  i
problemi  attinenti  le  singole province. Le sezioni sono presiedute
dall'assessore regionale all'agricoltura o da un funzionario  da  lui
delegato.   La   composizione   delle   sezioni  e'  determinata  dal
regolamento interno del comitato.
   8.  I servizi di segreteria tecnica ed amministrativa del comitato
sono  assicurati   dal   settore   assistenza   tecnica   e   ricerca
dell'assessorato regionale all'agricoltura.