Art. 5. Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo 1. I servizi di sviluppo agricolo sono svolti da strutture pubbliche e private. 2. La struttura pubblica dei servizi di sviluppo agricolo e' costituita: a) a livello centrale: 1) dal settore assistenza tecnica e ricerca dell'assessorato regionale agricoltura, che cura l'attivita' promozionale, programmatoria, di indirizzo, di coordinamento e di controllo; 2) dall'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio), che svolge compiti di ricerca di mercato ai sensi del successivo art. 6 e di coordinamento dell'attivita' relativa ai centri di dimostrazione agraria per singoli comparti produttivi, di cui al successivo art. 7, nonche' compiti relativi alla contabilita' aziendale agraria disciplinata dall'art. 13 della presente legge; b) a livello decentrato: 1) dai centri di dimostrazione agraria per singoli comparti produttivi, di cui al successivo art. 7, con compiti di dimostrazione pratica in forma specialistica, finalizzata a prevalenti obiettivi della programmazione produttiva ed alla riduzione dei costi; 2) dagli uffici di assistenza tecnica e ricerca dei settori agricoltura, foreste caccia e pesca dell'Amministrazione regionale decentrata, di cui alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, che svolgono, in collegamento con il settore assistenza tecnica e ricerca dell'assessorato regionale agricoltura, compiti di raccordo tecnico, coordinamento e controllo delle strutture autogestite, unita' di divulgazione, previste dal successivo art. 11, operanti nel proprio ambito territoriale; 3) dalle comunita' montane, che provvedono a programmare attivita' di assistenza tecnica polivalente nell'ambito del piano quinquennale di sviluppo economico e sociale, di cui all'art. 26 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, secondo le modalita' indicate al successivo art. 10; 4) dai consorzi di bonifica, con il compito di formulare ed attuare programmi di assistenza tecnica, divulgazione agricola e sperimentazione, in conformita' alle proprie norme statutarie, secondo le modalita' di cui al successivo art. 9. 3. La struttura privata dei servizi di sviluppo agricolo e' costituita: a) dalle unita' di divulgazione per l'assistenza tecnica polivalente a livello territoriale, quali strutture autogestite, nell'interesse dei propri soci, dagli enti di cui al successivo art. 11; b) dalle associazioni di produttori e consorzi di cooperative di cui al successivo art. 12.