Art. 5.
 
           Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo
   1.  I  servizi  di  sviluppo  agricolo  sono  svolti  da strutture
pubbliche e private.
   2.  La  struttura  pubblica  dei  servizi  di sviluppo agricolo e'
costituita:
     a) a livello centrale:
     1)  dal  settore  assistenza  tecnica e ricerca dell'assessorato
regionale   agricoltura,   che   cura    l'attivita'    promozionale,
programmatoria, di indirizzo, di coordinamento e di controllo;
     2)  dall'E.R.S.A.L.  (Ente  regionale  di  sviluppo agricolo nel
Lazio), che svolge  compiti  di  ricerca  di  mercato  ai  sensi  del
successivo  art.  6  e  di  coordinamento  dell'attivita' relativa ai
centri di dimostrazione agraria per singoli comparti  produttivi,  di
cui  al successivo art. 7, nonche' compiti relativi alla contabilita'
aziendale agraria disciplinata dall'art. 13 della presente legge;
     b) a livello decentrato:
     1)  dai  centri  di  dimostrazione  agraria per singoli comparti
produttivi, di cui al successivo art. 7, con compiti di dimostrazione
pratica  in  forma  specialistica, finalizzata a prevalenti obiettivi
della programmazione produttiva ed alla riduzione dei costi;
     2)  dagli  uffici  di  assistenza  tecnica e ricerca dei settori
agricoltura, foreste caccia e  pesca  dell'Amministrazione  regionale
decentrata,  di  cui  alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, che
svolgono, in collegamento con il settore assistenza tecnica e ricerca
dell'assessorato  regionale agricoltura, compiti di raccordo tecnico,
coordinamento e controllo  delle  strutture  autogestite,  unita'  di
divulgazione,  previste  dal successivo art. 11, operanti nel proprio
ambito territoriale;
     3)   dalle  comunita'  montane,  che  provvedono  a  programmare
attivita' di assistenza tecnica  polivalente  nell'ambito  del  piano
quinquennale  di  sviluppo  economico  e  sociale, di cui all'art. 26
della legge regionale 2 maggio 1973,  n.  16,  secondo  le  modalita'
indicate al successivo art. 10;
     4)  dai  consorzi  di  bonifica,  con il compito di formulare ed
attuare programmi di  assistenza  tecnica,  divulgazione  agricola  e
sperimentazione,   in  conformita'  alle  proprie  norme  statutarie,
secondo le modalita' di cui al successivo art. 9.
   3.  La  struttura  privata  dei  servizi  di  sviluppo agricolo e'
costituita:
     a)   dalle  unita'  di  divulgazione  per  l'assistenza  tecnica
polivalente a  livello  territoriale,  quali  strutture  autogestite,
nell'interesse  dei propri soci, dagli enti di cui al successivo art.
11;
     b) dalle associazioni di produttori e consorzi di cooperative di
cui al successivo art. 12.