Art. 6. Ricerca di mercato 1. Spetta all'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio) il compito di svolgere attivita' dirette all'acquisizione di studi ed indagini sistematiche e continuative sui mercati interessanti la produzione agro-alimentare. 2. La Regione, con deliberazione consiliare di cui al precedente art. 2, primo comma, determina gli indirizzi generali e specifici di operativita' dell'E.R.S.A.L., con particolare riguardo: a) all'apporto che potra' essere dato dagli enti nazionali con compiti istituzionali nella materia, dall'I.R.S.P.E.L. (Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica del Lazio), dalle organizzazioni regionali di rappresentanza della cooperazione agricola e dalle forme associative tra i produttori; b) alla valutazione dei risultati degli studi e delle indagini di cui al precedente comma; c) alle forme piu' idonee per garantire la trasmissione dei dati acquisiti e valutati alle strutture pubbliche della sperimentazione e dell'assistenza tecnico-economica operanti sul territorio regionale ed ai soggetti interessati. 3. Spetta inoltre all'E.R.S.A.L. il compito di raccordo tra la ricerca e la sperimentazione (anche attraverso convenzioni con istituti di ricerca del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le facolta' universitarie, l'INEA - Istituto nazionale economica agraria, il C.N.R. - Consiglio nazionale delle ricerche, l'IRVAM - Istituto ricerche, informazioni mercato valorizzazione produzione agricola, l'ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative ed altri) e la concreta attuazione dell'innovazione nei processi produttivi agricoli.