Art. 6.
 
                          Ricerca di mercato
   1.  Spetta all'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo agricolo nel
Lazio) il compito di svolgere attivita' dirette  all'acquisizione  di
studi   ed   indagini   sistematiche   e   continuative  sui  mercati
interessanti la produzione agro-alimentare.
   2.  La  Regione, con deliberazione consiliare di cui al precedente
art. 2, primo comma, determina gli indirizzi generali e specifici  di
operativita' dell'E.R.S.A.L., con particolare riguardo:
     a)  all'apporto  che potra' essere dato dagli enti nazionali con
compiti  istituzionali  nella  materia,  dall'I.R.S.P.E.L.  (Istituto
regionale  di  studi  e  ricerche per la programmazione economica del
Lazio),  dalle  organizzazioni  regionali  di  rappresentanza   della
cooperazione agricola e dalle forme associative tra i produttori;
     b)  alla  valutazione dei risultati degli studi e delle indagini
di cui al precedente comma;
     c) alle forme piu' idonee per garantire la trasmissione dei dati
acquisiti e valutati alle strutture pubbliche della sperimentazione e
dell'assistenza  tecnico-economica  operanti sul territorio regionale
ed ai soggetti interessati.
   3.  Spetta  inoltre  all'E.R.S.A.L.  il compito di raccordo tra la
ricerca  e  la  sperimentazione  (anche  attraverso  convenzioni  con
istituti  di  ricerca del Ministero dell'agricoltura e delle foreste,
le facolta' universitarie,  l'INEA  -  Istituto  nazionale  economica
agraria,  il  C.N.R.  - Consiglio nazionale delle ricerche, l'IRVAM -
Istituto ricerche,  informazioni  mercato  valorizzazione  produzione
agricola,  l'ENEA  -  Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo
dell'energia nucleare e delle energie  alternative  ed  altri)  e  la
concreta   attuazione   dell'innovazione   nei   processi  produttivi
agricoli.