Art. 7.
 
                   Centri di dimostrazione agraria
   1.  I centri di dimostrazione agraria sono strutture organiche, ad
alta  specializzazione,  per  singoli   comparti   delle   produzioni
agro-alimentari  o  forestali  di  maggiore  rilievo  nella  economia
regionale, istituiti  dall'E.R.S.A.L.  (Ente  regionale  di  sviluppo
agricolo nel Lazio) e dislocati in zone prioritarie con riferimento a
particolari vocazioni agronomiche.
   2.   L'E.R.S.A.L.,   all'atto  dell'istituzione  di  nuovi  centri
regionali di dimostrazione agraria, deve accertare l'esistenza  delle
strutture  tecniche  ed  organizzative  necessarie  allo svolgimento,
presso ciascun centro, dei seguenti servizi:
     a)   sperimentazione   applicata   e   di  sviluppo  e  relativa
divulgazione;
     b)  aggiornamento  dei  tecnici  al  fine  di  fare acquisire le
tecniche   necesarie   per   la   verifica   dei   risultati    della
sperimentazione applicata, conseguiti nei centri stessi;
     c) qualificazione professionale dei quadri tecnici.
   3.  La  Regione  svolge  il  controllo di merito sui provvedimenti
dell'E.R.S.A.L. istitutivi dei centri di cui al presente articolo, ai
sensi della legge regionale 3 aprile 1978, n. 10.
   4.  I  centri hanno il compito di predisporre ed attuare programmi
pluriennali ed annuali di attivita' per le materie specialistiche  di
loro competenza.
   5.  L'E.R.S.A.L. mette a disposizione dei centri il personale ed i
mezzi  necessari  al  loro  funzionamento  e  provvede  a  coordinare
l'attivita',  sottoponendo  alla  Regione i programmi predisposti dai
centri stessi ai fini del loro inserimento nel  piano  regionale  dei
servizi  di  sviluppo  agricolo  di  cui  al  precedente  art.  2  ed
impartendo le direttive per  la  loro  attuazione  sulla  base  delle
decisioni operative di spesa della Regione.