Art. 7. Centri di dimostrazione agraria 1. I centri di dimostrazione agraria sono strutture organiche, ad alta specializzazione, per singoli comparti delle produzioni agro-alimentari o forestali di maggiore rilievo nella economia regionale, istituiti dall'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio) e dislocati in zone prioritarie con riferimento a particolari vocazioni agronomiche. 2. L'E.R.S.A.L., all'atto dell'istituzione di nuovi centri regionali di dimostrazione agraria, deve accertare l'esistenza delle strutture tecniche ed organizzative necessarie allo svolgimento, presso ciascun centro, dei seguenti servizi: a) sperimentazione applicata e di sviluppo e relativa divulgazione; b) aggiornamento dei tecnici al fine di fare acquisire le tecniche necesarie per la verifica dei risultati della sperimentazione applicata, conseguiti nei centri stessi; c) qualificazione professionale dei quadri tecnici. 3. La Regione svolge il controllo di merito sui provvedimenti dell'E.R.S.A.L. istitutivi dei centri di cui al presente articolo, ai sensi della legge regionale 3 aprile 1978, n. 10. 4. I centri hanno il compito di predisporre ed attuare programmi pluriennali ed annuali di attivita' per le materie specialistiche di loro competenza. 5. L'E.R.S.A.L. mette a disposizione dei centri il personale ed i mezzi necessari al loro funzionamento e provvede a coordinare l'attivita', sottoponendo alla Regione i programmi predisposti dai centri stessi ai fini del loro inserimento nel piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo di cui al precedente art. 2 ed impartendo le direttive per la loro attuazione sulla base delle decisioni operative di spesa della Regione.