Art. 8. Comitato consultivo dei centri di dimostrazione agraria 1. L'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio), per la predisposizione e per l'attuazione dei programmi dei centri, di cui al precedente art. 7, si avvale di un comitato consultivo composto da: a) un rappresentante per ciascuno degli istituti di ricerca e di sperimentazione con i quali l'E.R.S.A.L. abbia stipulato convenzioni per attivita' di ricerca e sperimentazione applicata e di sviluppo collegata ai piani di assistenza tecnica di cui al precedente art. 2; b) un rappresentante del settore agricoltura, foreste, caccia e pesca dell'Amministrazione regionale decentrata, ufficio assistenza tecnica e ricerca; c) i rappresentanti della comunita' montana, dei consorzi di bonifica e degli enti locali, territorialmente interessati, quando siano impegnati direttamente o finanziariamente ad attivita' di assistenza tecnico-economica; d) il dirigente dei servizi di assistenza tecnica dell'E.R.S.A.L. ed il dirigente dell'ufficio locale dell'ente; e) un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni professionali presenti, con propri consiglieri, negli organi di amministrazione dell'E.R.S.A.L.; f) un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni di categoria dei lavoratori agricoli autonomi delle organizzazioni sindacali rappresentate nel C.N.E.L. (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro).