Art. 8.
 
       Comitato consultivo dei centri di dimostrazione agraria
   1.  L'E.R.S.A.L.  (Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio),
per la predisposizione e per l'attuazione dei programmi  dei  centri,
di  cui  al  precedente  art.  7, si avvale di un comitato consultivo
composto da:
     a) un rappresentante per ciascuno degli istituti di ricerca e di
sperimentazione con i quali l'E.R.S.A.L. abbia stipulato  convenzioni
per  attivita'  di  ricerca e sperimentazione applicata e di sviluppo
collegata ai piani di assistenza tecnica di cui al precedente art. 2;
     b)  un rappresentante del settore agricoltura, foreste, caccia e
pesca dell'Amministrazione regionale decentrata,  ufficio  assistenza
tecnica e ricerca;
     c)  i  rappresentanti  della  comunita' montana, dei consorzi di
bonifica e degli enti locali,  territorialmente  interessati,  quando
siano  impegnati  direttamente  o  finanziariamente  ad  attivita' di
assistenza tecnico-economica;
     d)    il   dirigente   dei   servizi   di   assistenza   tecnica
dell'E.R.S.A.L. ed il dirigente dell'ufficio locale dell'ente;
     e)  un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni
professionali presenti,  con  propri  consiglieri,  negli  organi  di
amministrazione dell'E.R.S.A.L.;
     f)  un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni
di categoria dei lavoratori agricoli  autonomi  delle  organizzazioni
sindacali    rappresentate    nel   C.N.E.L.   (Consiglio   nazionale
dell'economia e del lavoro).