Art. 9.
 
                         Consorzi di bonifica
   1.  Allo  scopo  di determinare le migliori condizioni di sviluppo
agricolo  nelle  aree  attrezzate  od  interessate  da  programmi  di
irrigazione,  i  consorzi  di bonifica possono predisporre ed attuare
programmi   di   assistenza   tecnica,   divulgazione   agricola    e
sperimentazione, ai fini previsti dal precedente art. 2.
   2.  I  programmi  di  cui  al  precedente  comma, che devono avere
carattere  poliennale,   riguardano   attivita'   specialistiche   da
realizzare   nei  comprensori  irrigui  per  il  conseguimento  degli
obiettivi  di  un  razionale  uso  dell'acqua  al  fine  di  ottenere
produzioni   quali-quantitative  rispondenti  agli  orientamenti  del
mercato.
   3. I programmi predisposti dai consorzi di bonifica debbono essere
comunque approvati dalla Regione nell'ambito del piano annuale di cui
al  precedente  art.  2,  anche se prevedono l'utilizzazione di fondi
propri dei consorzi stessi, ai  fini  di  un  coordinamento  e  della
migliore  organizzazione  delle  attivita'  di  assistenza  tecnica e
divulgazione agricola sul territorio.
   4.  I  programmi finanziati dalla Regione possono prevedere, anche
in attuazione dei regolamenti comunitari, l'utilizzazione,  da  parte
dei  consorzi  di  bonifica, di divulgatori specifici per il migliore
sviluppo dei comprensori irrigui.