(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 36
                        del 30 dicembre 1987)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
 
   1.  L'art.  1  della  legge  regionale  28  agosto 1986, n. 30, e'
sostituito dal seguente:
   "Art.  1.  -  1.  La regione, al fine di sostenere gli allevamenti
laziali in crisi per i danni sofferti in conseguenza della prolungata
siccita'  verificatasi  nel  periodo  estivo dell'anno 1985, eroga un
concorso nel  pagamento  degli  interessi  relativi  ai  prestiti  di
conduzione  straordinaria  in  alternativa  al  credito  di esercizio
ordinario di cui alla legge regionale 31 gennaio 1979, n. 10.
   2. Il concorso e' pari alla differenza tra il tasso di riferimento
fissato con decreto del Ministero  del  tesoro  di  concerto  con  il
Ministero  del  tesoro  di concerto con Ministero dell'agricoltura ai
sensi della vigente  legislazione  nazionale  e  la  quota  a  carico
dell'allevatore  fissata  ai  sensi  del  decreto  del Presidente del
Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985.
   3.  Il  concorso  e'  concesso  sui  prestiti per un massimo di L.
100.000 per ogni capo ovino o caprino e di L. 400.000 per  ogni  capo
bovino, bufalino ed equino.".