(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 36 del 30 dicembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 1 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 30, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. La regione, al fine di sostenere gli allevamenti laziali in crisi per i danni sofferti in conseguenza della prolungata siccita' verificatasi nel periodo estivo dell'anno 1985, eroga un concorso nel pagamento degli interessi relativi ai prestiti di conduzione straordinaria in alternativa al credito di esercizio ordinario di cui alla legge regionale 31 gennaio 1979, n. 10. 2. Il concorso e' pari alla differenza tra il tasso di riferimento fissato con decreto del Ministero del tesoro di concerto con il Ministero del tesoro di concerto con Ministero dell'agricoltura ai sensi della vigente legislazione nazionale e la quota a carico dell'allevatore fissata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985. 3. Il concorso e' concesso sui prestiti per un massimo di L. 100.000 per ogni capo ovino o caprino e di L. 400.000 per ogni capo bovino, bufalino ed equino.".