Art. 4. 1. Nel secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 30, l'indicazione "esercizio 1986" e' sostituita da "esercizio 1987". 2. Il terzo comma dell'art. 4 della predetta legge e' sostituito dal seguente: "3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma graveranno sullo stanziamento gia' iscritto al capitolo n. 013017 del bilancio 1987.". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, addi' 12 dicembre 1987 LANDI Il visto del commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge, ai sensi dell'art. 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dell'art. 31 dello statuto della regione Lazio.