Art. 4.
 
   1.  Nel  secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 28 agosto
1986,  n.  30,  l'indicazione  "esercizio  1986"  e'  sostituita   da
"esercizio 1987".
   2.  Il  terzo comma dell'art. 4 della predetta legge e' sostituito
dal seguente:
   "3.  Gli  oneri  derivanti  dall'applicazione del precedente comma
graveranno sullo stanziamento gia' iscritto al capitolo n. 013017 del
bilancio 1987.".
 
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
 
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, addi' 12 dicembre 1987
 
                                LANDI
 
   Il  visto  del  commissario  del  Governo  si  intende apposto per
decorso del termine di legge, ai sensi dell'art. 11  della  legge  10
febbraio  1953,  n.  62  e  dell'art.  31 dello statuto della regione
Lazio.