(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 36
                        del 30 dicembre 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La Regione puo' accordare deroghe temporali nel limite massimo
di ventiquattro mesi per l'adeguamento  delle  caratteristiche  delle
acque  di scarico, provenienti da pubblici impianti di fognatura e di
depurazione, ai limiti previsti dalle leggi  regionali  15  settembre
1982,  n.  41 e 19 maggio 1983, n. 34, ai comuni singoli od associati
ed alle comunita' montane che ne facciano specifica richiesta.
   2. La deroga temporale di cui al precedente comma e' accordata per
l'adeguamento delle caratteristiche dei singoli scarichi esistenti od
in  corso  di  attivazione, o conseguenti a reti fognanti in corso di
costruzione all'atto della data di entrata in vigore  della  presente
legge,  denunciati  nella richiesta e nella documentazione presentata
dagli enti medesimi.
   3.  Le  deroghe  di  cui  al  precedente  primo  comma non possono
comunque essere accordate nei casi  in  cui  il  mancato  adeguamento
delle caratteristiche degli scarichi sia imputabile all'inerzia degli
enti gestori nell'utilizzazione degli stanziamenti pubblici destinati
per impianti di fognatura e di depurazione.