(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 36 del 30 dicembre 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione puo' accordare deroghe temporali nel limite massimo di ventiquattro mesi per l'adeguamento delle caratteristiche delle acque di scarico, provenienti da pubblici impianti di fognatura e di depurazione, ai limiti previsti dalle leggi regionali 15 settembre 1982, n. 41 e 19 maggio 1983, n. 34, ai comuni singoli od associati ed alle comunita' montane che ne facciano specifica richiesta. 2. La deroga temporale di cui al precedente comma e' accordata per l'adeguamento delle caratteristiche dei singoli scarichi esistenti od in corso di attivazione, o conseguenti a reti fognanti in corso di costruzione all'atto della data di entrata in vigore della presente legge, denunciati nella richiesta e nella documentazione presentata dagli enti medesimi. 3. Le deroghe di cui al precedente primo comma non possono comunque essere accordate nei casi in cui il mancato adeguamento delle caratteristiche degli scarichi sia imputabile all'inerzia degli enti gestori nell'utilizzazione degli stanziamenti pubblici destinati per impianti di fognatura e di depurazione.