Art. 2. 1. La richiesta di cui al precedente articolo e' indirizzata al presidente della giunta regionale ed e' presentata ai settori opere e lavori pubblici dell'amministrazione regionale decentrata territorialmente competenti, corredata dalla documentazione, indicata in apposita deliberazione del consiglio regionale, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Nella domanda sono riassunti: a) gli scarichi pubblici, per i quali si intende usufruire della deroga temporale; b) le opere occorrenti per l'adeguamento delle caratteristiche degli scarichi medesimi; c) i flussi finanziari dei quali l'ente intende avvalersi per realizzare l'adeguamento suddetto, ivi inclusi quelli previsti a carico dell'ente medesimo; d) i tempi necessari per attuare le varie fasi di intervento; e) gli stanziamenti pubblici specificamente destinati alla realizzazione di impianti di fognatura e di depurazione e la loro utilizzazione da parte dell'ente richiedente; 3. Le richieste prive della documentazione di cui al primo comma del presente articolo, ovvero corredate da documentazione incompleta, sono restituite dai settori decentrati all'ente interessato e si intendono non presentate.