Art. 2.
 
   1.  La  richiesta  di cui al precedente articolo e' indirizzata al
presidente della giunta regionale ed e' presentata ai settori opere e
lavori    pubblici    dell'amministrazione    regionale    decentrata
territorialmente competenti, corredata dalla documentazione, indicata
in  apposita deliberazione del consiglio regionale, entro e non oltre
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   2. Nella domanda sono riassunti:
     a) gli scarichi pubblici, per i quali si intende usufruire della
deroga temporale;
     b)  le  opere occorrenti per l'adeguamento delle caratteristiche
degli scarichi medesimi;
     c)  i  flussi  finanziari dei quali l'ente intende avvalersi per
realizzare l'adeguamento suddetto,  ivi  inclusi  quelli  previsti  a
carico dell'ente medesimo;
     d) i tempi necessari per attuare le varie fasi di intervento;
     e)  gli  stanziamenti  pubblici  specificamente  destinati  alla
realizzazione di impianti di fognatura e di  depurazione  e  la  loro
utilizzazione da parte dell'ente richiedente;
   3.  Le  richieste prive della documentazione di cui al primo comma
del presente articolo, ovvero corredate da documentazione incompleta,
sono  restituite  dai  settori  decentrati  all'ente interessato e si
intendono non presentate.